9.4.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 123/24
Ricorso proposto il 29 gennaio 2018 — UZ / Parlamento
(Causa T-47/18)
(2018/C 123/31)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: UZ (rappresentante: J.N. Louis, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare e statuire quanto segue:
—
la decisione del segretario generale del Parlamento europeo del 27 febbraio 2017 di infliggergli la sanzione disciplinare della retrocessione dal grado AD 13, terzo scatto, al grado AD 12, terzo scatto con effetto a far data dal 1o marzo 2017 e l’azzeramento dei suoi punti di merito acquisiti nel grado AD 13 è annullata;
—
la decisione di rigetto della sua domanda di assistenza è annullata;
—
il Parlamento europeo è condannato alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e degli articoli 3 e 22 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), in quanto la parte ricorrente non sarebbe stata ascoltata dall’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») per fondare la sua decisione sulla base dell’articolo 3 dell’allegato IX, né prima di respingere la sua domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 9, 10 e 16 dell’allegato IX allo Statuto, nella misura in cui la decisione disciplinare impugnata violerebbe il principio di proporzionalità e infliggerebbe alla parte ricorrente una sanzione globale non prevista nell’allegato IX allo Statuto, ovvero una retrocessione di grado, la soppressione dei punti di merito e la sua esclusione da ogni funzione manageriale
3.
Terzo motivo, vertente sull’illegittimità dei lavori del consiglio di disciplina, in quanto non soltanto quest’ultimo sarebbe stato adito illegittimamente senza che la parte ricorrente fosse previamente ascoltata, ma esso avrebbe altresì violato, durante tutto il procedimento, i suoi diritti della difesa.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 24 dello Statuto. segnatamente poiché l’APN non avrebbe ascoltato la parte ricorrente prima di respingere la sua domanda di assistenza.
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