26.3.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 112/40
Ricorso proposto il 31 gennaio 2018 — Germania/Commissione
(Causa T-53/18)
(2018/C 112/51)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti, e M. Winkelmüller, F. van Schewick e M. Kottmann, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione (UE) 2017/1995 della Commissione, del 6 novembre 2017, volta a mantenere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il riferimento della norma armonizzata EN 13341:2005 + A1:2011 sui serbatoi statici di materiale termoplastico per immagazzinaggio fuori terra di oli combustibili domestici, cherosene e gasolio a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2017, L 288, pag. 36),
—
annullare la decisione (UE) 2017/1996 della Commissione, del 6 novembre 2017, volta a mantenere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il riferimento della norma armonizzata EN 12285-2:2005 sui serbatoi di acciaio prefabbricati a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2017, L 288, pag. 39), nonché
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condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione
Con il primo motivo la ricorrente fa valere che le decisioni impugnate violano l’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296, comma 2, TFUE. Le decisioni impugnate non prenderebbero posizione sulla questione centrale ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011 (1), vertente sulla conformità delle norme armonizzate interessate al pertinente mandato e sulla possibilità di garantire in base a tali norme il rispetto dei requisiti di base delle opere di costruzione. Di conseguenza, né la ricorrente né il Tribunale potrebbero valutare su quali considerazioni essenziali di diritto e di fatto si sia fondata la convenuta.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione di disposizioni di diritto sostanziale del regolamento (UE) n. 305/2011
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In primo luogo, le decisioni impugnate violerebbero l’articolo 17, paragrafo 5, commi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 305/2011. Contrariamente alle disposizioni in parola, apparirebbe che la convenuta non ha verificato in quale misura le norme armonizzate in questione siano conformi ai pertinenti mandati. Di conseguenza, essa avrebbe ignorato l’effettiva inesistenza di tale conformità.
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In secondo luogo, le decisioni impugnate violerebbero l’articolo 18, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafi 1 e 2 nonché l’articolo 17, paragrafo 3, comma 1, del regolamento (UE) n. 305/2011. La convenuta non avrebbe considerato che le norme armonizzate controverse non contengono alcun metodo e alcun criterio per valutare la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali di resistenza meccanica e di stabilità nonché di resistenza alla rottura e di capacità portante dei serbatoi per l’utilizzo, rientrante nell’ambito di applicazione delle norme, in aree sismiche o soggette ad allagamenti e che pertanto, tali norme sarebbero incomplete per quanto attiene alle tre caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione e che, di conseguenza, il rispetto dei requisiti di base delle opere di costruzione sarebbe compromesso.
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In terzo luogo, la convenuta sarebbe incorsa in un errore di valutazione in quanto ha respinto come inammissibile l’applicazione, chiesta dalla ricorrente, di una pubblicazione parziale dei riferimenti delle norme armonizzate controverse, in violazione dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011.
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Infine, la convenuta sarebbe incorsa in un ulteriore errore di valutazione in sede di adozione degli atti impugnati, in quanto ha negato la cancellazione, chiesta in subordine dalla ricorrente, dei riferimenti delle norme interessate dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in ragione della possibilità, esistente secondo la Commissione, di una restrizione o di un divieto da parte degli Stati membri.
(1) Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU 2011, L 88, pag. 5).
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