9.4.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 123/25
Ricorso proposto il 6 febbraio 2018 — Aeris Invest/CRU
(Causa T-62/18)
(2018/C 123/33)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Aeris Invest Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: R. Vallina Hoset, A. Sellés Marco, C. Iglesias Megías e A. Lois Perreau de Pinninck, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della commissione per i ricorsi del Comitato di risoluzione unico relativa alla causa 43/2017, del 28 novembre 2017, nonché la decisione di conferma SRB/CM01/ARES(2017)4898090 del 6 settembre 2017; e
—
condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
1.
Primo motivo, basato sul fatto che la decisione SRB/ES/2017/01, sull’accesso pubblico ai documenti del Comitato di risoluzione unico (decisione di accesso), viola gli articoli 90 del regolamento 806/2014 e 4 del regolamento 1049/2001, nella misura in cui, da un lato, disciplina ultra vires il diritto di accesso a documenti e, dall’altro, stabilisce eccezioni al diritto di accesso a documenti non previste nel regolamento 1049/2001. Pertanto, risultando inapplicabile la sua base giuridica ai sensi dell’articolo 277 TFUE, la decisione della commissione per i ricorsi deve essere annullata.
2.
Secondo motivo, basato sulla circostanza che la decisione della commissione viola l’articolo 296 TFUE, nella misura in cui si limita a far valere, in modo vago e generico, che la divulgazione del testo completo del programma del 2016, della decisione di risoluzione e della relazione di valutazione viola l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001.
3.
Terzo motivo, basato sul fatto che la decisione della commissione viola l’articolo 15 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali e l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 1049/2001, nella misura in cui: (i) la politica di risoluzione di enti creditizi non è un’eccezione valida per limitare il diritto fondamentale di accesso a documenti; (ii) non sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 1049/2001; e (iii) la valutazione degli interessi in gioco rende necessario l’accesso ai documenti richiesti.
4.
Quarto motivo, basato sulla circostanza che la decisione della commissione viola l’articolo 15 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001, nella misura in cui dare completo accesso alla decisione di risoluzione, alla relazione di valutazione e al programma del 2016: (i) non pregiudica gli interessi commerciali di persone fisiche e giuridiche; e, (ii) in ogni caso, la ponderazione degli interessi in gioco raccomanda l’accesso ai documenti.
5.
Quinto motivo, basato sul fatto che la decisione della commissione viola l’articolo 15 TFUE e l’articolo 88 del regolamento 806/2014, nel negare l’accesso a informazioni non coperte dal segreto professionale, a condizione che: (i) non esista una presunzione di riservatezza in forza degli articoli 88 del regolamento 806/2014 e 339 TFUE; e, (ii) anche se esistesse detta presunzione di riservatezza, essa non sarebbe applicabile poiché i documenti sono richiesti per essere utilizzati nel contesto di un procedimento giudiziario.
6.
Sesto motivo, basato sulla circostanza che la decisione della commissione è inficiata da sviamento di potere, nella misura in cui nega alla ricorrente l’accesso completo al programma del 2016, facendo valere che questo «rientra interamente nell’ambito delle eccezioni previste all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) (terzo trattino), all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 4, paragrafo 2, [della decisione di accesso]», quando, in realtà, esistono motivi plausibili di supporre che la finalità di detto diniego sarebbe unicamente quella di occultare gli errori, le lacune e le carenze di cui il suddetto programma sarebbe inficiato.
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