30.4.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 152/38
Ricorso proposto il 15 febbraio 2018 — Batchelor / Commissione
(Causa T-85/18)
(2018/C 152/48)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Edward William Batchelor (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: B. Hoorelbeke, avvocato, e M. Healy, Solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione C(2017) 8430 final della Commissione, del 5 dicembre 2017, recante diniego di accesso al documento contenente una dichiarazione etica di un funzionario registrata in Sysper2, sistema informatico di gestione delle risorse umane della Commissione europea, e ad altri documenti rientranti nell’ambito della domanda di accesso iniziale;
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condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 15, paragrafo 3, TFUE, dell’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, degli articoli 2, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 (1), in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001 (2), derivante dal diniego di accesso, totale o parziale, alla dichiarazione etica.
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Nella prima parte del primo motivo, il ricorrente fa valere che la Commissione non ha esaminato né provato che la divulgazione della dichiarazione etica avrebbe leso concretamente ed effettivamente l’interesse tutelato dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001. Pertanto, la Commissione non avrebbe assolto il proprio onere probatorio e sarebbe incorsa in un errore di diritto nel rifiutare l’accesso, quantomeno parziale, alla dichiarazione etica.
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Nella seconda parte del primo motivo, il ricorrente rileva che la Commissione avrebbe erroneamente applicato l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, in combinato disposto con l’articolo 8, lettera b), del regolamento n. 45/2001, laddove ha ritenuto che il ricorrente non avesse adeguatamente dimostrato che la divulgazione della dichiarazione etica era necessaria.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’articolo 15, paragrafo 3, TFUE e dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, derivante dal diniego di accesso a ulteriori documenti rientranti nell’ambito della domanda di accesso iniziale.
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Nel secondo motivo, il ricorrente espone indizi a suo parere pertinenti e concordanti a sostegno della sua convinzione che esistano altri documenti, rispetto ai settantuno identificati dalla Commissione, rientranti nell’ambito della domanda di accesso iniziale. Nel rifiutare l’accesso a tali ulteriori documenti, la Commissione ha violato l’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali, l’articolo 15, paragrafo 3, TFUE e l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi di buona amministrazione, segnatamente del dovere di diligenza.
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Nel terzo motivo, il ricorrente fa valere che la Commissione è venuta meno al suo dovere di diligenza ai sensi dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali in quanto non ha esercitato la diligenza richiesta laddove ha stabilito che non esistevano ulteriori documenti rientranti nell’ambito della domanda di accesso iniziale. A sostegno di tale motivo, il ricorrente deduce che non viene spiegato come la Commissione abbia verificato che non esistano altri documenti, in quanto non sono fornite informazioni in merito ai metodi applicati dalla Commissione.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296, paragrafo 2, TFUE
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Nella prima parte del quarto motivo, il ricorrente rileva che la Commissione ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE avendo omesso di spiegare per quale ragione la divulgazione della dichiarazione etica avrebbe effettivamente e concretamente leso l’interesse tutelato dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, e che essa non ha indicato per quale motivo ritiene che tale divulgazione pregiudichi il legittimo interesse della persona cui i dati si riferisicono a norma dell’articolo 8, paragrafo b), del regolamento n. 45/2001.
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Nella seconda parte del quarto motivo, il ricorrente indica che la decisione impugnata non contiene alcuna motivazione della ragione per cui questa non abbia identificato documenti aggiuntivi rientranti nell’ambito della domanda di accesso iniziale nonostante le richieste del ricorrente nella sua domanda di conferma. Pertanto, anche tale parte della decisione impugnata è basata su una motivazione insufficiente.
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).
(2) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1).
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