16.4.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 134/29
Ricorso proposto il 19 febbraio 2018 — Guiral Broto/EUIPO — Gastro & Soul (Café del Sol)
(Causa T-89/18)
(2018/C 134/42)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Ramón Guiral Broto (Marbella, Spagna) (rappresentante: J. de Castro Hermida, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gastro & Soul GmbH (Hildesheim, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «Café del Sol» — Marchio dell’Unione europea n. 6 105 985
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 dicembre 2017 nel procedimento R 1095/2017-4
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata, dichiarando la fondatezza dell’opposizione basata sul marchio prioritario di cui il sig. Ramón Guiral Broto, opponente, è titolare, marchio spagnolo n. 2348110, rientrante nella classe 42 della nomenclatura internazionale;
—
confermare la decisione della divisione di opposizione, nel senso di negare la registrazione del marchio dell’Unione europea n. 6 105 985 CAFÉ DEL SOL per i «servizi di fornitura di alimenti e bevande, alloggi temporanei e catering», rientranti nella classe 43 della nomenclatura internazionale, richiesta dalla società commerciale tedesca GASTRO & SOUL GmbH, in considerazione del rischio di confusione per il consumatore che deriverebbe dalla coesistenza dei marchi in conflitto, stante la marcata somiglianza denominativa e l’identità applicativa tra gli stessi; ovvero, qualora il Tribunale non sia competente a tal fine, rinviare il procedimento alla commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, con l’obbligo di ritenere fondata l’opposizione;
—
in subordine, annullare la decisione impugnata per incoerenza e violazione dei diritti della difesa e della certezza del diritto del ricorrente, in quanto gli sarebbe stata espressamente negata la possibilità di fornire una traduzione completa del marchio prioritario opposto nell’ambito del ricorso 1095/2017-4, così contravvenendo a uno degli obiettivi fondamentali del rinvio del procedimento alle commissioni di ricorso dell’EUIPO disposto dal Tribunale con sentenza adottata il 13 dicembre 2016 nella causa T-548/15, e disporre un nuovo rinvio alle commissioni di ricorso dell’EUIPO per porvi rimedio e, pertanto, decidere sul ricorso.
Motivo invocato
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001.
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