16.4.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 134/34
Ricorso proposto il 19 febbraio 2018 — Stamatopoulos/ENISA
(Causa T-99/18)
(2018/C 134/49)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Grigorios Stamatopoulos (Atene, Grecia) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)
Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione del gruppo per le risorse umane dell’ENISA del 25 luglio 2017, con cui è stata respinta la candidatura del ricorrente per il posto di responsabile dell’unità finanze e appalti dell’ENISA in seguito all’avviso di posto vacante «ENISA-TA16-AD-2017-03», di modo che l’agenzia riesamini tale candidatura in modo equo e trasparente;
—
condannare la convenuta a risarcire al ricorrente il danno morale da esso subito a causa dell’illegittimità che inficia l’atto impugnato con una somma di almeno EUR 5 000; e
—
condannare la convenuta a sopportare oltre alle proprie spese anche quelle del ricorrente per il presente procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1.
Con il primo motivo, il ricorrente sostiene che l’atto impugnato violi l’obbligo di motivazione della convenuta, essendo tale atto privo di una motivazione sufficiente a respingere la sua candidatura. Mentre l’ENISA ha fornito al ricorrente il suo punteggio per ciascun criterio di selezione nonché il suo punteggio complessivo, la valutazione di tutti i candidati era di natura comparativa e, quindi, i punti attribuiti a ciascun candidato erano il risultato di tale analisi comparativa. Il ricorrente sostiene pertanto che, in considerazione del fatto che l’ENISA ha omesso di comunicargli una motivazione specifica per il punteggio attribuitogli per ogni criterio, ivi inclusi i vantaggi comparativi dei candidati ammessi alle fasi successive dei colloqui e dei test, essa ha omesso di fornirgli una motivazione sufficiente per consentirgli di valutare la fondatezza dell’atto per lui lesivo e l’opportunità di proporre ricorso dinanzi al Tribunale e, in un secondo momento, per consentire a quest’ultimo di esercitare il suo controllo sulla legittimità dell’atto.
2.
Con il secondo motivo, il ricorrente adduce che la valutazione delle sue abilità da parte del comitato di selezione fosse viziata da un errore manifesto di valutazione, in particolare per quanto concerne la valutazione dei seguenti criteri selettivi: «elevate competenze organizzative, precisione e capacità di analizzare, compilare e riassumere informazioni finanziarie complesse»; «eccellenti capacità negoziali e di soluzione dei problemi»; «eccellente capacità di gestire le persone e i conflitti»; «spiccate capacità comunicative in inglese sia in forma orale sia in forma scritta», e «capacità di rimanere efficiente anche con un carico di lavoro elevato e di rispettare costantemente le scadenze programmatiche indipendentemente dai cambiamenti nell’ambiente lavorativo».
3.
Con il terzo motivo, il ricorrente sostiene che l’atto controverso violi i princìpi di parità di trattamento e di trasparenza, poiché la soglia fissata dal comitato di selezione affinché i candidati potessero passare al ciclo dei colloqui e dei test era stata determinata in modo arbitrario e illegittimo. Il ricorrente sostiene che l’avviso di posto vacante non contenesse alcuna condizione rispetto a quando la soglia sarebbe stata fissata e su quali criteri avrebbe dovuto prendere in considerazione il comitato di selezione per determinarla. Parimenti, il comitato di selezione non ha mai fornito alcuna spiegazione sulle modalità di determinazione di suddetta soglia e l’ha comunicata ai candidati soltanto una volta conclusa la valutazione.
4.
Infine, alla luce dei profili d’illegittimità suesposti, il ricorrente richiede un risarcimento per il danno morale subito per aver preso parte a un procedimento viziato ed illegittimo e per la sua esclusione ingiustificata, che non può essere considerata altro che una totale mancanza di rispetto nei suoi confronti e inosservanza del suo diritto ad un’amministrazione equa.
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