14.5.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 166/32
Ricorso proposto il 22 febbraio 2018 — Universität Koblenz Landau / Commissione e Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura
(Causa T-108/18)
(2018/C 166/42)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Universität Koblenz-Landau (Magonza, Germania) (rappresentanti: C. von der Lühe e I. Michel, avvocati)
Convenute: Commissione europea e Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione delle convenute con il riferimento OF/2016/0720-EACEA UKOLD del 21 dicembre 2017;
—
annullare la decisione delle convenute con il riferimento OF/2016/0720 del 7 febbraio 2018;
—
sospendere l’esecuzione forzata delle decisioni delle convenute con il riferimento OF/2016/0720 del 21 dicembre 2017 e del 7 febbraio 2018, nonché della nota di debito n. 3241802552 delle convenute del 13 febbraio 2018, fino alla decisione definitiva del procedimento di annullamento delle decisioni impugnate mediante il presente ricorso; e
—
condannare le convenute alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo: violazione del principio del contraddittorio.
La ricorrente eccepisce l’adozione di una decisione definitiva prematura, nonostante si fosse a conoscenza del fatto che alla ricorrente risultava oggettivamente impossibile, senza alcuna colpa da parte sua, presentare al momento della decisione la documentazione giustificativa dell’utilizzo corretto dei fondi. Inoltre, l’impossibilità oggettiva e senza colpa di fornire maggiori informazioni e prove aggiuntive sarebbe stata solo temporanea.
2.
Secondo motivo: applicazione erronea del diritto europeo.
Inoltre, le decisioni di recupero avrebbero violato l’articolo 5, paragrafo 4, TFUE, l’articolo 135, paragrafo 4, del regolamento finanziario e l’accordo tra le parti, non sussistendo i presupposti di fatto del recupero.
3.
Terzo motivo: motivazione insufficiente delle misure di recupero.
Le decisioni di recupero conterrebbero unicamente considerazioni superficiali e generali, senza alcuna analisi del caso concreto, e il loro contenuto non sarebbe quindi comprensibile.
4.
Quarto motivo: violazione del principio di proporzionalità.
Il recupero dell’intero importo potrebbe effettuarsi unicamente in circostanze eccezionali specifiche, che non sussisterebbero, come ultima ratio.
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