7.5.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 161/53
Ricorso proposto il 22 febbraio 2018 — VI/Commissione
(Causa T-109/18)
(2018/C 161/60)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: VI (rappresentanti: G. Pandey e V. Villante, avvocati)
Convenuta: Commissione Europea
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
in via preliminare, se del caso, dichiarare l’articolo 90 dello statuto dei funzionari nullo e inapplicabile al presente ricorso ai sensi dell’articolo 270 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
—
annullare, in primo luogo, la decisione del 14 novembre 2017 dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), recante rigetto del reclamo presentato dalla parte ricorrente il 13 luglio 2017, ivi incluso il rigetto della richiesta della parte ricorrente di un risarcimento di EUR 50 000;
—
annullare, in secondo luogo, la decisione del 19 aprile 2017 recante il rigetto dell’EPSO alla sua richiesta di riesame della decisione della commissione giudicatrice che non l’ammetteva alla fase successiva del concorso;
—
annullare, in terzo luogo, la decisione del 6 febbraio 2017, sull’account EPSO online, di non includere la parte ricorrente nel progetto di elenco dei funzionari selezionati per partecipare al concorso EPSO/AD/323/16;
—
annullare, in quarto luogo, il bando per il concorso generale EPSO/AD/323/16 pubblicato il 26 maggio 2016 e, nella sua interezza, il conseguente progetto di elenco dei funzionari selezionati per partecipare al suddetto;
—
disporre a favore della parte ricorrente EUR 50 000 di risarcimento per i danni subiti in conseguenza delle summenzionate decisioni illegittime impugnate; e
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione da parte dell’EPSO/comitato di selezione per quanto riguarda la valutazione dell’esperienza lavorativa della parte ricorrente, ivi inclusa una violazione dell’allegato III del bando di concorso in questione che forniva dettagli sull’esperienza lavorativa richiesta.
2.
Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del diritto della parte ricorrente di essere sentita, nonché su una violazione dell’obbligo di motivazione e dell’articolo 296 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
3.
Terzo motivo, vertente su una violazione degli articoli da 1 a 4 del regolamento n. 1/58 (1), degli articoli 1 quinquies e 28 dello statuto dei funzionari e dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), dell’allegato III a detto statuto, nonché su una violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.
(1) Regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, n. 17, pag. 385).
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