30.4.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 152/46
Ricorso proposto il 28 febbraio 2018 — Associazione — GranoSalus/Commissione
(Causa T-125/18)
(2018/C 152/56)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Associazione Nazionale Granosalus — Liberi — Cerealicoltori & Consumatori (Associazione — GranoSalus) (Foggia, Italia) (rappresentante: G. Dalfino, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare il Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/2324 della Commissione del 12.12.2017, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 15.12.2017, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva glifosato in conformità al Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 168, 169 e 191 T.F.U.E. in combinato disposto con l’art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, del Regolamento (CE) 2009/1107, del Regolamento (UE) 2016/429 e del Reg. UE 2013/1305 modificato dal Reg. UE 2017/2393, della Direttiva 98/83/CE76 e della Direttiva UE 2015/1787; sulla violazione del principio di precauzione, dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e dei principi di buon andamento, correttezza e trasparenza amministrativa; sull’eccesso di potere per travisamento dei fatti, insufficiente e apparente istruttoria e motivazione; sulla illogicità manifesta, sul falso presupposto e sullo sviamento del Reg. di Esecuzione (UE) 2017/2324.
A sostegno di questo motivo, la ricorrente fa valere:
—
Il contrasto del Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/2324 con i principi e le cautele posti dal Regolamento (CE) 2009/1107 a tutela della salute umana, dei consumatori, degli animali e dell’ambiente;
—
La violazione del principio di precauzione e il contrasto con la giurisprudenza del Tribunale e della Corte di Giustizia;
—
La carenza di istruttoria in ordine agli effetti del glifosato, in particolare sugli animali e sulle acque sotterranee, e violazione delle procedure dettate dal Regolamento CE 2009/1107;
—
L’illegittimità delle specifiche del Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/2324 in quanto demandate alla scelta discrezionale degli Stati membri senza dettare alcun parametro di riferimento.
2.
Secondo motivo, vertente sull’illegittimità del Regolamento di Esecuzione UE n. 2324/2017 per lesione del diritto alla salute degli associati Granosalus e per contrasto con gli indirizzi di PAC del Reg. UE n. 1305/2013 come modificato dal Reg. UE 2017/2393.
A sostegno de questo motivo la ricorrente fa valere che:
—
La presenza del glifosato in prodotti e beni di uso quotidiano incide sulla salute degli associati Granosalus quali cittadini UE e consumatori;
—
L’utilizzo del glifosato incide sulla commercializzazione dei prodotti degli associati Granosalus e sulla corretta applicazione del regime della concorrenza sul territorio della UE.
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