30.4.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 152/47
Ricorso proposto il 27 febbraio 2018 — adidas International Trading e a./Commissione
(Causa T-130/18)
(2018/C 152/57)
Lingua processuale: inglese
Parti
Ricorrente: adidas International Trading BV (Amsterdam, Paesi Bassi) e altri 27 (rappresentati da: E. Vermulst e J. Cornelis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da alcuni produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU 2017, L 319, pag. 30); e
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrente deducono cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea non era competente per adottare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione (1).
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che la riapertura del procedimento già concluso sulle calzature e l’imposizione retroattiva del dazio antidumping ormai prescritto da parte del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione:
—
è priva di base giuridica, è fondata su un errore manifesto nell’applicazione dell’articolo 266 TFUE e del regolamento (UE) 2016/1036 (2) e viola l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036;
—
non è conforme ai principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto e di non retroattività per quanto concerne i ricorrenti; e
—
si fonda su un’errata applicazione dell’articolo 266 TFUE e su un abuso di potere da parte della Commissione e viola l’articolo 5, paragrafo 4, TUE.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che l’imposizione retroattiva del dazio antidumping ai fornitori dei ricorrenti, impedendo il rimborso a favore di questi ultimi, viola il divieto di discriminazione.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha fatto un uso erroneo dei propri poteri nella valutazione dell’economia di mercato e delle richieste di trattamento individuale dei fornitori dei ricorrenti per imporre un dazio antidumping retroattivo e ha violato il divieto di non discriminazione.
5.
Quinto motivo, vertente sul fatto che gli accertamenti effettuati dalla Commissione riguardo alle imprese elencate negli allegati III e VI del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione e la decisione di respingere le richieste di rimborso del dazio antidumping sulle importazioni da suddette imprese si basano su un errore manifesto di valutazione, un’applicazione erronea dell’articolo 266 TFUE e violano gli obblighi di diligenza e buona amministrazione.
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2232 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da alcuni produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU 2017, L 319, pag. 30).
(2) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016 L 176, pag. 21).
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