28.5.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 182/24
Ricorso proposto il 5 marzo 2018 — Szegedi/Parlamento
(Causa T-135/18)
(2018/C 182/29)
Lingua processuale: l'ungherese
Parti
Ricorrente: Csanád Szegedi (Budapest, Ungheria) (rappresentante: Kristóf Bodó, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la nota di addebito n. 2017-1635 emessa dal Segretario Generale del Parlamento europeo;
—
annullare la decisione di recupero adottata dal Segretario Generale del Parlamento europeo il 30 novembre 2017, per un importo pari a EUR 264 196,11.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.
1.
Primo motivo, basato sul fatto che, nella decisione del Segretario Generale, le conclusioni relative al rimborso delle spese di viaggio e agli assistenti parlamentari accreditati sono in contrasto con la realtà oggettiva. Il ricorrente ha chiesto unicamente il rimborso delle spese di viaggio nei casi in cui vi aveva diritto conformemente alle disposizioni della decisione n. 2009/C 159/01 dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, recante misure di attuazione dello Statuto dei membri del Parlamento europeo.
Gli assistenti parlamentari accreditati cui fa riferimento la decisione e che hanno un rapporto di lavoro con il Parlamento europeo effettuano mansioni di sostegno al lavoro del ricorrente come deputato nell’esercizio delle sue funzioni di deputato a Bruxelles e a Strasburgo.
2.
Secondo motivo, basato sulla violazione del principio della parità delle armi.
Il ricorrente non ha potuto avere cognizione delle prove fornite a sostegno dei fatti esposti nella decisione del Segretario Generale. Nonostante il ricorrente avesse presentato una richiesta scritta, il Segretario Generale non gli ha inviato dette prove, impedendogli così di presentare in qualsiasi momento osservazioni nel merito. La decisione del Segretario Generale, su cui si basa la nota di addebito, in quanto atto giuridico riguardante il ricorrente, è stata adottata in violazione dei principi del procedimento equo e imparziale, della parità delle armi e del diritto di difesa del ricorrente.
3.
Terzo motivo, basato sul fatto che la decisione del Segretario Generale è inficiata da un errore di diritto per quanto riguarda l’onere della prova. Contrariamente a quanto affermato nella decisione del Segretario Generale, gli argomenti esposti al punto 54 della sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2014, emessa nella causa T-479/13, Marciani/Parlamento, non possono essere considerati pertinenti nella fattispecie, soprattutto perché nel caso del deputato Marciani si doveva applicare la normativa SID (normativa riguardante le spese e le indennità dei deputati), mentre, durante il mandato del ricorrente come deputato, era già in vigore il regolamento (CE) n. 160/2009 del Consiglio.
4.
Quarto motivo, basato sull’assenza di fondamento giuridico del rimborso in relazione alla retribuzione corrisposta agli assistenti parlamentari accreditati. Tale motivo è suddiviso in due parti:
la prima parte del quarto motivo verte sulla mancanza di un rapporto giuridico tra il ricorrente e il Parlamento europeo. A partire dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 160/2009, è il Parlamento europeo, e non il deputato, ad avere un rapporto giuridico con l’assistente parlamentare accreditato, e il Parlamento europeo non rimborsa le spese, ma versa una retribuzione. Per quanto concerne il rapporto di lavoro con gli assistenti parlamentari accreditati, il ricorrente non ha alcun rapporto contrattuale con il Parlamento europeo. Quest’ultimo non ha versato al ricorrente la corrispondente retribuzione dell’assistente parlamentare accreditato. In mancanza di un rapporto giuridico e di un fondamento giuridico, il ricorrente non può avere alcun obbligo di rimborso a favore del Parlamento europeo;
la seconda parte del quarto motivo si basa sul fatto che l’attività esterna al servizio degli assistenti parlamentari accreditati non fa sorgere alcun diritto di rimborso in relazione alla retribuzione versata. L’articolo 12 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea non esclude l’attività esterna al servizio, ma richiede solamente il consenso corrispondente dell’autorità che ha il potere di nomina. Per contro, qualora non si richieda il consenso, la normativa non prescrive sanzioni sotto forma di restituzione integrale della retribuzione versata.
5.
Quinto motivo, basato sul divieto di applicare retroattivamente una norma che preveda un obbligo. Il punto 8 della decisione del Segretario Generale fa riferimento all’articolo 39 delle misure di applicazione nell’ambito del fondamento giuridico della dichiarazione, nonostante il fatto che la decisione n. 2015/C 397/03 dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, recante modifica delle misure di applicazione dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo, applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2016, non possa essere pertinente nella presente controversia.
6.
Sesto motivo, basato sull’inadempimento dell’obbligo di motivazione e sulla violazione del principio di proporzionalità, per quanto riguarda la determinazione dell’importo. L’importo richiesto non è giustificato né in dettaglio né con riferimento al metodo di calcolo, e presuppone che l’assistente parlamentare non abbia mai lavorato per il ricorrente.
7.
Settimo motivo, basato sul fatto che è stata effettuata una valutazione del documento comprovante la data del viaggio, allegato al rimborso delle spese di viaggio, che si discosta dalla sua finalità e che da tale documento è stata tratta una conclusione infondata.
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