14.5.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 166/36
Ricorso proposto il 1o marzo 2018 — APG Intercon e altri / Consiglio e altri
(Causa T-147/18)
(2018/C 166/46)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: APG Intercon Ltd (Nicosia, Cipro) e 147 altri ricorrenti (rappresentanti: A. Markides, K.Scordis, A.Gavrielides, C. Velaris, C. Velaris, lawyers, A. Robertson QC (Queen’s Counsel) e G.Rothschild, Barrister)
Convenuti: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Banca centrale europea, Eurogruppo (rappresentato dal Consiglio dell’Unione europea) e Unione europea (rappresentata dalla Commissione europea)
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
ordinare ai convenuti di pagare ai ricorrenti le somme indicate nel prospetto allegato al ricorso, oltre agli interessi a decorrere dal 26 marzo 2013 fino alla data di pronuncia della sentenza del Tribunale, come risarcimento del danno subito a causa delle decisioni dell’Eurogruppo riguardanti la risoluzione della Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Banca popolare), il bail-in della Bank of Cyprus Public Company Limited (Banca di Cipro) e la cessione dei beni e delle attività delle suddette banche in Grecia, e/o a seguito dell’erogazione di liquidità di emergenza alla Banca popolare con il consenso della Banca centrale europea e del successivo trasferimento della relativa responsabilità alla Banca di Cipro sotto la direzione della Banca centrale europea;
o, in subordine:
—
dichiarare che i convenuti sono incorsi in responsabilità extracontrattuale e stabilire la procedura da seguire al fine di determinare il danno risarcibile effettivo subito dai ricorrenti;
e, in ogni caso:
—
condannare i convenuti alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione del principio fondamentale di parità di trattamento e di non discriminazione:
—
sussisterebbe una discriminazione illegittima tra i creditori della Banca popolare e/o tra i creditori della Banca di Cipro a seguito dei provvedimenti adottati dalle istituzioni dell’Unione europea;
—
dette violazioni sarebbero sufficientemente gravi in quanto le istituzioni avrebbero manifestamente e gravemente ecceduto i limiti del proprio potere discrezionale; e
—
sussisterebbe un nesso di causalità diretto tra le violazioni e il danno subito dai ricorrenti.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio fondamentale della tutela dei diritti di proprietà:
—
i depositanti ricorrenti sono stati privati dei loro diritti di proprietà a seguito dei provvedimenti adottati dalle istituzioni dell’Unione europea;
—
ai depositanti ricorrenti non è stato concesso un equo risarcimento per la loro conseguente perdita, in violazione del principio fondamentale di tutela dei diritti di proprietà;
—
dette violazioni sarebbero sufficientemente gravi in quanto le istituzioni avrebbero manifestamente e gravemente ecceduto i limiti del proprio potere discrezionale; e
—
sussisterebbe un nesso di causalità diretto tra le violazioni e il danno subito dai ricorrenti.
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