30.4.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 152/56
Ricorso proposto il 6 marzo 2018 — Scaloni e Figini/Commissione
(Causa T-158/18)
(2018/C 152/66)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: Mario Scaloni (Ancona, Italia), Ennio Figini (Chiaravalle, Italia) (rappresentante: P. Putti, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia dichiarare che l’Unione e/o la sua Commissione, a seconda della interpretazione cha sarà data alla Direttiva e il Regolamento in discussione, siano condannate al risarcimento dell’intero valore facciale delle azioni così come esposto in narrativa e che si evince dalla documentazione allegata oltre alle spese del presente giudizio.
Motivi e principali argomenti
I ricorrenti affermano che dopo l’entrata in vigore della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risarcimento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/36/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (testo rilevante ai fini dello SEE) (1), seguita dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimenti nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (2), non è stato consentito allo Stato italiano di intervenire in favore di alcune sue banche, tra quali la Banca Marche.
A sostegno del suo ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul risarcimento danni per interpretazione non conforme della Direttiva n. 59/2014/UE e del regolamento n. 806/2014, da parte della Commissione, sull’illegittima esclusione di Banca Marche dalla disciplina degli aiuti di Stato e sulla conseguente violazione del principio di uguaglianza e/o di non discriminazione.
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Si fa valere a questo riguardo che, per gli aiuti in favore delle banche da parte di diversi Stati membri la Commissione ha ritenuto che ricorressero le condizioni richieste dall’art. 107, 3, lett. b), e per questo sono stati considerati legittimi. Gli interventi programmati dall’Italia dovevano essere valutati in base alla stessa norma, l’unica che disciplina gli aiuti di Stato, non secondo la Direttiva e il Regolamento. Questi due testi normativi non toccano gli aiuti, e non avrebbero potuto farlo per essere diritto derivato. Gli aiuti in favore delle banche italiane dovevano essere anche essi consentiti perché fondati sulle stesse ragioni che, secondo la Commissione, avevano giustificato quelli già erogati.
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Si precisa inoltre che nella eventualità che si ritenesse applicabile il diritto derivato, il primo motivo è che la Commissione, non consentendo l’aiuto, avrebbe violato il principio di uguaglianza.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio gerarchico delle norme dell’Unione da parte del legislatore europeo.
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Si fa valere a questo riguardo che se il Tribunale dovesse ritenere che l’interpretazione da parte della Commissione sia stata corretta, la violazione risalirebbe agli atti normativi e la responsabilità sarebbe dell’Unione nel suo complesso.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano, e sulla disapplicabilità dell’ordinamento comunitario.
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Si fa valere a questo riguardo che se il Tribunale decidesse che nemmeno la Direttiva ed il Regolamento hanno violato il principio comunitario di uguaglianza, si dovrà richiedere alla Corte costituzionale italiana la verifica della compatibilità con il principio di uguaglianza dell’ordinamento costituzionale italiano. In caso negativo, la normativa che l’ha violato non sarebbe stata in grado di integrarsi nell’ordinamento italiano.
(1) GU 2014 L 173, pag. 190.
(2) GU 2014 L 225, pag. 1.
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