4.6.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 190/32
Ricorso proposto l’8 marzo 2018 — Région de Bruxelles-Capitale / Commissione
(Causa T-178/18)
(2018/C 190/55)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Région de Bruxelles-Capitale (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: A. Bailleux e B. Magarinos Rey, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
—
annullare il regolamento [di esecuzione (UE) 2017/2324 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2017, L 333, pag. 10)] impugnato, pur disponendo il mantenimento dei suoi effetti fino alla sua sostituzione entro un termine ragionevole, e comunque non oltre il 16 dicembre 2021;
—
condannare la Commissione alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione del principio della garanzia di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. Tale motivo si suddivide in due parti:
—
Prima parte, attinente alla violazione dell’obbligo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nella fase della valutazione scientifica del rischio, in quanto il regolamento impugnato si fonderebbe su una valutazione scientifica dei rischi per la salute umana e per l'ambiente che non corrisponderebbe ai requisiti imposti dal principio di precauzione. Secondo la ricorrente, emergerebbero carenze a livello dell’identificazione, della selezione e della ponderazione, del metodo di trattamento e interpretazione dei dati e degli studi scientifici disponibili.
—
Seconda parte, attinente alla violazione dell’obbligo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nella fase della valutazione politica della gestione del rischio, in quanto il regolamento impugnato non procederebbe ad una valutazione politica e ad una gestione del rischio conformi al principio di precauzione. La ricorrente considera, da un lato, che il rinnovo dell’approvazione sia intervenuto in un contesto in cui sussistevano carenze e incertezze a livello della valutazione del rischio e, dall’altro, che tale rinnovo non è accompagnato da adeguate misure di attenuazione o di riduzione dei rischi in senso lato.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e del principio di buona amministrazione, nei limiti in cui il regolamento impugnato comporterebbe una contraddizione intrinseca. La ricorrente ritiene che il preambolo e gli articoli di detto regolamento lasciano intendere che il glifosato non abbia alcun effetto nocivo sulla salute umana o animale né alcun effetto inaccettabile sull'ambiente, mentre le disposizioni speciali contenute nel suo allegato I sottendono l’esistenza di effetti di tal genere. Una siffatta contraddizione intrinseca indurrebbe incertezza nel pubblico quanto alla questione se il glifosato comporti o meno un rischio per la salute o l’ambiente.
Full & Egal Universal Law Academy