Causa T-195/18: Ricorso proposto il 16 marzo 2018 — Talanton / Commissione
C2112018IT2210120180316IT0028221232
Ricorso proposto il 16 marzo 2018 — Talanton / Commissione
(Causa T-195/18)2018/C 211/28Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Talanton, Anonimi Emporiki — Simvouleftiki — Ekpaideftiki Etairia Dianomon, Parochis Ipiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (Palaio Faliro, Grecia) (rappresentante: K. Damis, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
disporre una perizia per le carenze del controllo effettuato per conto della convenuta;
—
accertare, da una parte, che (a) la nota di addebito 3241801228, inviata alla ricorrente il 15 gennaio 2018, e con cui la convenuta chiede la restituzione di EUR 481835,56, per il contratto d’opera FP7-215952 PERFORM, sulla base delle conclusioni dell’audit 11-ΒΑ135-006, costituisce una violazione dei suoi obblighi contrattuali, dato che i costi ammissibili per il contratto in parola ammontano ad EUR 605217, di cui EUR 490711 di contributo dell’Unione, e che la ricorrente deve rimborsare alla convenuta l’importo di EUR 21171, e non l’importo di EUR 481835,56, e dall’altra, che (b) la nota di addebito 3241801229, inviata alla ricorrente il 15/1/2018, e con cui la convenuta chiede la restituzione di EUR 29694,10 quale importo di liquidazione del risarcimento, costituisce una corrispondente violazione dei suoi obblighi contrattuali.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’esecuzione in buona fede del contratto e sul divieto di applicazione abusiva delle clausole contrattuali:
—
la ricorrente afferma che la convenuta ha violato il principio di buona fede, in quanto il controllo previsto è stato effettuato illegittimamente da un terzo, estraneo al personale dell’appaltatore designato dalla convenuta o dei suoi subappaltatori espressamente approvati della stessa, per il quale, durante l’effettuazione del controllo, sono state sollevate questioni d’imparzialità, mentre ha agito illegittimamente.
2.
Secondo motivo, vertente sulla clausola compromissoria:
—
la ricorrente ha dedotto sufficienti elementi di prova alternativi che comprendono dichiarazioni giurate, pertinenti lettere del personale della ricorrente, documenti prodotti nel corso della fase di realizzazione, mai confutati, e di cui la convenuta non ha tenuto conto;
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la ricorrente espone nel dettaglio trentanove ragioni per cui il la relazione di controllo è imprecisa, carente, non attendibile e giunge a conclusioni errate.
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