4.6.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 190/35
Ricorso proposto il 23 marzo 2018 — PlasticsEurope / ECHA
(Causa T-207/18)
(2018/C 190/58)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: PlasticsEurope (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: R. Cana, E. Mullier, e F. Mattioli, avvocati)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il suo ricorso ammissibile e fondato;
—
annullare la decisione impugnata;
—
condannare l’ECHA alle spese del procedimento e
—
adottare qualunque altro provvedimento che il Tribunale ritenga equo.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione commesso dalla convenuta nella sua valutazione delle informazioni che, se correttamente esaminate, non avrebbero sostenuto la conclusione della convenuta, e sull’omessa presa in considerazione di tutti gli elementi pertinenti relativi agli studi in corso. La convenuta avrebbe commesso inoltre un errore manifesto di valutazione in quanto non avrebbe accertato che: a) sussiste la prova scientifica dei potenziali gravi effetti sull’ambiente legati alle proprietà di interferente endocrino e b) tale prova susciterebbe un livello di preoccupazione analogo a quello delle sostanze classificate nell’articolo 57, lettere da a) a e) del REACH.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della decisione impugnata degli articoli 59 e 57, lettera f), del regolamento REACH a causa dell’identificazione del BPA quale SVHC sulla base dei criteri menzionati nell’articolo 57, lettera f), in quanto quest’ultimo riguarda solo le sostanze non ancora identificate ai sensi dell’articolo 57, lettere da a) ad e).
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte della decisione impugnata dell’articolo 2, paragrafo 8, lettera b), del regolamento REACH, in quanto le sostanze intermedie sono esentate dalle disposizioni del titolo VII e non rientrano quindi nell’ambito degli articoli 57 e 59 né in quello delle disposizioni relative all’autorizzazione.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte della decisione impugnata del principio di proporzionalità, in quanto l’inclusione del BPA nell'elenco delle sostanze candidate, quale sostanza non intermedia, supera i limiti di ciò che è idoneo e necessario al conseguimento dell’obiettivo perseguito e non costituisce la misura meno restrittiva alla quale avrebbe potuto ricorrere l’Agenzia.
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