Causa T-215/18: Ricorso proposto il 27 marzo 2018 — QB/BCE
C2112018IT2510120180327IT0032251262
Ricorso proposto il 27 marzo 2018 — QB/BCE
(Causa T-215/18)2018/C 211/32Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: QB (rappresentante: L. Levi, avvocato)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
di conseguenza,
—
annullare il rapporto informativo per il 2016 e la decisione del 23 maggio 2017, notificata il 28 giugno 2017 che nega alla ricorrente il beneficio di un avanzamento retributivo;
—
se necessario, annullare la decisione del settembre 2017 nonché la decisione implicita che respinge rispettivamente il ricorso amministrativo e il reclamo della ricorrente;
—
condannare la convenuta al risarcimento del danno morale valutato ex aequo et bono a EUR 15000;
—
condannare la convenuta alla totalità delle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione della guida alla valutazione e della procedura d’Annual Salary and Bonus Review (ASBR), sulla violazione del principio della certezza del diritto e sulla violazione del dovere di sollecitudine, in cui sarebbe incorsa la convenuta nell’adozione del rapporto informativo per il 2016 (in prosieguo: «il rapporto informativo controverso»). La ricorrente solleva, in particolare, le seguenti censure:
—
il rapporto informativo controverso è stato redatto da un agente della DG-H e non dai valutatori;
—
il rapporto informativo controverso sarebbe stato deciso sebbene l’esercizio di valutazione della ricorrente fosse già stato chiuso definitivamente;
—
il periodo di valutazione oggetto del rapporto informativo controverso riguarderebbe un periodo troppo breve per consentire la valutazione annuale;
—
Il rapporto informativo controverso non sarebbe uno strumento di performance.
2.
Secondo motivo, vertente sull’errore manifesto che vizierebbe il rapporto informativo controverso, nei limiti in cui, da un lato, la valutazione sarebbe in parte fondata su un compito non portato a termine a causa di un congedo per malattia e, dall’altro, una valutazione positiva di un manager terzo sarebbe stata irregolarmente commentata e ridimensionata nella sua portata dai valutatori che, inoltre, non avrebbero tenuto conto degli obiettivi.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione del 23 maggio 2017 che nega alla ricorrente il beneficio di un avanzamento retributivo (in prosieguo: la «decisione ASBR») si baserebbe su un rapporto informativo illegale.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione ASBR è stata adottata da un’autorità che non sarebbe competente, poiché sarebbe stata presa da una persona temporaneamente nominata per 6 mesi, priva della qualità richiesta per adottare detta decisione.
5.
Quinto motivo, vertente su vari errori manifesti di cui sarebbe viziata la decisione ASBR, nei limiti in cui detta decisione non avrebbe potuto menzionare una underperformance al momento della sua adozione.
6.
Sesto motivo, vertente sulla violazione delle linee guida ASBR e della procedura ASBR nonché sulla violazione dell’articolo 41 della Carta, in quanto la decisione ASBR sarebbe priva di motivazione.
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