Causa T-216/18: Ricorso proposto il 28 marzo 2018 — Pozza/Parlamento
C2112018IT2610120180328IT0033261272
Ricorso proposto il 28 marzo 2018 — Pozza/Parlamento
(Causa T-216/18)2018/C 211/33Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Geoffray Pozza (Waldbillig, Lussemburgo) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare e statuire quanto segue:
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la decisione di non versargli più l’indennità di espatrio a decorrere dal 1o maggio 2017 è annullata;
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il Parlamento è condannato alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, in quanto il Parlamento avrebbe erroneamente interpretato tale disposizione adottando la decisione di non versare più al ricorrente l’indennità di espatrio.
2.
Secondo motivo, relativo all’incompetenza del Parlamento ad adottare la decisione impugnata, poiché il trasferimento interistituzionale di un funzionario non costituirebbe una nuova assunzione e, di conseguenza, il Parlamento non potrebbe addurre il pretesto del trasferimento del ricorrente per fissare, una seconda volta, il suo diritto all’indennità di espatrio.
3.
Terzo motivo, relativo alla violazione del principio del legittimo affidamento nonché della decisione precedente della Corte dei conti che fissa i diritti del ricorrente, poiché qualsiasi atto amministrativo adottato da un’istituzione godrebbe di una presunzione di legittimità e, nel caso di specie, la decisione precedente della Corte dei conti avrebbe ingenerato nel ricorrente un legittimo affidamento quanto al mantenimento dell’indennità di espatrio finché egli fosse rimasto in servizio in Lussemburgo.
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