Causa T-225/18: Ricorso proposto il 1o aprile 2018 — Manéa / CdT
C2212018IT3110120180401IT0037311322
Ricorso proposto il 1o aprile 2018 — Manéa / CdT
(Causa T-225/18)2018/C 221/37Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Camelia Manéa (Echternach, Lussemburgo) (rappresentante: M.-A. Lucas, avvocato)
Convenuto: Centro di traduzione degli organi dell’Unione europea (CdT)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione del 29 maggio 2017 della Direttrice del centro di traduzione degli organi dell’Unione europea, di non rinnovare, con effetto dal 12 novembre 2015, il contratto di impiego a tempo determinato della ricorrente in qualità di agente temporanea, che avrebbe quindi effettivamente preso fine il 31 gennaio 2016;
—
disporre il reintegro della ricorrente in qualità di agente temporanea del centro con effetto a partire dal 1o gennaio 2019, oppure, qualora ciò risultasse impossibile, condannare il convenuto a pagarle, a risarcimento del danno materiale e morale ad essa derivante dalla perdita di un impiego a tempo indeterminato, la somma corrispondente alla retribuzione che le sarebbe spettata se fosse rimasta servizio del centro ancora per quattro anni, eventualmente diminuita delle retribuzioni, delle pensioni in quote corrispondenti;
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condannare il Centro di traduzione a pagarle, a risarcimento dei danni morali e materiali per essa risultanti dalla decisione del 12 novembre 2015, la somma di EUR 11136, a titolo di danno morale, la somma di EUR 12000, a titolo della perdita di retribuzione e la somma di EUR 9674 a titolo di spese di assistenza;
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condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di ricollocare la parte ricorrente in una situazione giuridica anteriore all’atto revocato, su errori di fatto, su errori manifesti di valutazione oppure su una insufficienza di motivazione e sul travisamento dell’interesse del servizio, in quanto la nuova decisione di mancata riassunzione della parte ricorrente alla data del 31 gennaio 2016 sarebbe stata basata su elementi che, in contrasto con quanto da essa considerato, non sarebbero esistiti quando si poneva la questione della sua riassunzione, cioè nel novembre 2015.
2.
Secondo motivo, vertente, in primo luogo, sull’inosservanza della politica del personale definita dal Consiglio d’Amministrazione, in quanto nella decisione di non riassumere si è ritenuto che nell’interesse del servizio rientrasse l’attuazione di una politica di sostituzione degli agenti temporanei con agenti contrattuali. In secondo luogo, tale motivo verte su un errore di valutazione, essendosi ritenuto che la sostituzione della parte ricorrente con un agente contrattuale fosse giustificata dalla riorganizzazione del Dipartimento «Supporto» alla Traduzione e, in terzo luogo, su un errore in fatto, essendosi ritenuto che ciò fosse accaduto.
3.
Terzo motivo, vertente su un errore di diritto, su un errore manifesto di valutazione e/o su una insufficienza di motivazione, in quanto è stato deciso, retroattivamente e perseguendo unicamente l’interesse del servizio, di non riassumere la parte ricorrente piuttosto che di indennizzarla, mentre, a suo avviso, il ripristino della decisione revocata era impossibile o particolarmente difficile. Inoltre, tale decisione non sarebbe necessaria per raggiungerne adeguatamente gli obiettivi, non costituirebbe un riesame completo delle circostanze di specie, sarebbe in contrasto con il legittimo affidamento e consentirebbe il permanere dell’obbligo di risarcimento dei danni derivanti dalle altre irregolarità di cui la decisione iniziale era viziata.
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