4.6.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 190/39
Ricorso proposto il 3 aprile 2018 — Microsemi Europe e Microsemi / Commissione europea
(Causa T-227/18)
(2018/C 190/64)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Microsemi Europe Ltd (Reading, Regno Unito) e Microsemi Corp. (Aliso Viejo, California, Stati Uniti) (rappresentanti: D. Aulfes e J. Lenz, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione, del 23 gennaio 2018 (caso AT.40529 — TSMC), fondata sull’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono dodici motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali, in quanto il destinatario della decisione non sarebbe indicato in maniera sufficientemente chiara e determinabile.
2.
Secondo motivo, vertente sull’incompetenza nella misura in cui la seconda ricorrente è da considerarsi come destinataria della decisione impugnata.
Le ricorrenti fanno valere che la Commissione non sarebbe competente all’adozione di atti aventi effetti giuridici al di fuori del territorio dell’Unione europea, e non potrebbe imporre ad un’impresa con sede negli Stati Uniti d’America di fornire informazioni.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione dei trattati e delle norme applicabili in attuazione dei trattati, nella misura in cui la seconda ricorrente è da considerarsi come destinataria della decisione impugnata.
Con tale motivo si fa valere che la Commissione non potrebbe imporre ad un’impresa con sede negli Stati Uniti d’America di fornire informazioni e non potrebbe erroneamente informare quest’ultima riguardo alla possibilità di imporre ammende.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione dei trattati e delle norme applicabili in attuazione dei trattati.
Le ricorrenti sostengono inoltre che, ai sensi del considerando 23 del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione non può richiedere informazioni riguardo alla totalità delle imprese di un gruppo a livello mondiale, ma solo informazioni riguardanti il mercato europeo.
5.
Quinto motivo, vertente sulla violazione dei trattati e delle norme applicabili in attuazione dei trattati.
In aggiunta, le ricorrenti deducono che la Commissione avrebbe altresì violato il principio di proporzionalità allorché ha ricercato informazioni anche riguardo ai mercati al di fuori dell’Unione europea.
6.
Sesto motivo, vertente sulla violazione dei trattati e delle norme applicabili in attuazione dei trattati, nella misura in cui la prima ricorrente è da considerarsi come destinataria della decisione impugnata.
Con tale motivo si fa valere che sarebbe contrario al principio di proporzionalità richiedere ad una società controllata nell’Unione europea informazioni riguardo alla società capogruppo negli Stati Uniti d’America, nonché riguardo ad altre società collegate in Europa.
7.
Settimo motivo, vertente sull’abuso di potere
Le ricorrenti sostengono che la ricerca di informazioni riguardo a società collegate nell’Unione europea costituisca un abuso di potere, in quanto tali società potrebbero essere direttamente obbligate a fornire informazioni.
8.
Ottavo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali per insufficiente motivazione della decisione impugnata.
9.
Nono motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali per insufficiente indicazione dello scopo della richiesta di informazioni.
10.
Decimo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali, in quanto le domande che vengono poste con la decisione impugnata sarebbero inammissibili.
11.
Undicesimo motivo, vertente sulla violazione dei trattati e delle norme applicabili in attuazione dei trattati, in quanto le domande che vengono poste con la decisione impugnata sarebbero indeterminate.
12.
Dodicesimo motivo, vertente sulla violazione dei trattati e delle norme applicabili in attuazione dei trattati.
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