4.6.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 190/41
Ricorso proposto il 6 aprile 2018 — Qualcomm / Commissione
(Causa T-235/18)
(2018/C 190/66)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Qualcomm, Inc. (San Diego, California, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Pinto de Lemos Fermiano Rato, M. Davilla e M. English, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata;
—
annullare o, in subordine, ridurre sostanzialmente l’importo dell’ammenda;
—
disporre le misure di organizzazione o d’indagine indicate nel ricorso; e
—
condannare la Commissione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è viziata da errori procedurali manifesti;
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata incorre in errori manifesti di valutazione, è priva di motivazione e snatura la prova respingendo la difesa della Qualcomm basata sull’efficienza;
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata incorre in errori manifesti di diritto e di valutazione nel constatare che gli accordi contestati erano in grado di produrre potenziali effetti anticoncorrenziali;
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata incorre in errori manifesti di valutazione per quanto riguarda la definizione del mercato rilevante del prodotto e l’esistenza di una posizione dominante;
5.
Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata incorre in errori manifesti di diritto e di valutazione ed è priva di motivazione per quanto riguarda la durata dell’asserita violazione;
6.
Sesto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata incorre in errori manifesti di valutazione nell’applicare gli orientamenti per il calcolo delle ammende e viola il principio di proporzionalità e
7.
Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata incorre in errori di valutazione nello stabilire la competenza della Commissione e l’effetto sugli scambi tra Stati membri.
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