Causa T-252/18: Ricorso proposto il 22 aprile 2018 — European Anglers Alliance / Consiglio
C2402018IT4810120180422IT0055481481
Ricorso proposto il 22 aprile 2018 — European Anglers Alliance / Consiglio
(Causa T-252/18)2018/C 240/55Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: European Anglers Alliance (Offenbach am Main, Germania) (rappresentante: L.-B. Buchman, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
riconoscere l’interesse ad agire alla European Anglers Alliance;
—
annullare le disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 4, e 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU 2018, L 27, pag. 1), in quanto:
—
esse determinano tra cittadini dell’Unione europea una discriminazione ingiustificata rispetto all’obiettivo perseguito dalle disposizioni stesse e violano il principio di uguaglianza;
—
il Consiglio dell’Unione europea ha ecceduto il suo margine discrezionale poiché non si è basato su dati obiettivi riguardo al prelievo operato dalla pesca ricreativa in mare sugli stock di spigole;
—
esse violano il principio di proporzionalità e non rispettano l’articolo 17 della Politica comune della pesca, dato che il peso economico e sociologico della pesca ricreativa in mare non è stato manifestamente preso in considerazione.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento, in quanto le disposizioni impugnate del regolamento (UE) 2018/120 determinano una discriminazione ingiustificata tra cittadini europei rispetto all’obiettivo perseguito, nonché tra i pescatori dilettanti e la pesca industriale.
2.
Secondo motivo, vertente sul superamento da parte del Consiglio del margine discrezionale ad esso spettante.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.
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