Causa T-254/18: Ricorso proposto il 23 aprile 2018 — China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a./Commissione
C2112018IT2810120180423IT0035281292
Ricorso proposto il 23 aprile 2018 — China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e a./Commissione
(Causa T-254/18)2018/C 211/35Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (Pechino, Cina) e 9 altri (rappresentanti: R. Antonini, E. Monard e B. Maniatis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/140 della Commissione, del 29 gennaio 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari della Repubblica popolare cinese e chiude l'inchiesta sulle importazioni di determinati lavori di ghisa originari dell'India (GU 2018 L 25, pag. 6), nella parte in cui riguarda la CCCME, le singole società e i membri interessati; e
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sei motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato gli articoli 3, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7, e 17, paragrafo 2, del regolamento di base e il principio della buona amministrazione, inter alia utilizzando dati sulle importazioni, indicatori di pregiudizio macroeconomici e dati sulla redditività inattendibili e non permettendo alle altre parti interessate di presentare commenti sulla scelta definitiva del campione di produttori dell’Unione.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, inter alia omettendo di tener conto della mancanza di una coincidenza temporale e omettendo di evitare che il pregiudizio dovuto ad altri fattori fosse attribuito alle importazioni cinesi.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato i diritti della difesa dei ricorrenti e gli articoli 6, paragrafo 7, 19, paragrafi da 1 a 3, 20, paragrafi 2 e 4, del regolamento di base, inter alia rifiutando di fornire qualsiasi accesso ai calcoli del pregiudizio, a quelli relativi agli effetti sui prezzi e al livello di eliminazione del pregiudizio e alla determinazione del valore normale, rifiutando financo di fornire i dati richiesti in forma aggregata e omettendo di comunicare numerose informazioni rilevanti, nonostante più volte sollecitata in tal senso.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che, omettendo di tener conto di tutte le caratteristiche dei numeri di controllo del prodotto nella sua comparazione dei prezzi, omettendo di fornire informazioni necessarie circa caratteristiche del prodotto diverse da quelle risultanti dai numeri di controllo del prodotto originali e respingendo erroneamente la richiesta di adeguare il valore normale per far fronte alle irregolarità risultanti dal basso volume di produzione in India, la Commissione ha violato gli articoli 2, paragrafo 10, 3, paragrafo 2, lettera a), e 9, paragrafo 4, del regolamento di base e il principio della buona amministrazione.
5.
Quinto motivo, vertente sul fatto che, adeguando al rialzo il valore normale per le imposte indirette, la Commissione ha violato l’articolo 2, paragrafi 10, lettera b), e 7, lettera a), del regolamento di base.
6.
Sesto motivo, vertente sul fatto che basandosi sui dati provenienti da un solo produttore indiano per determinare le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e il profitto utilizzato per costruire il valore normale, invece di utilizzare tutte le informazioni pertinenti disponibili con riferimento al paese analogo, la Commissione ha violato l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.
Full & Egal Universal Law Academy