Causa T-255/18: Ricorso proposto il 23 aprile 2018 — US / BCE
C2312018IT3310120180423IT0042331342
Ricorso proposto il 23 aprile 2018 — US / BCE
(Causa T-255/18)2018/C 231/42Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: US (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
di conseguenza:
—
annullare la decisione di non convertire il contratto del ricorrente, datata 13 giugno 2017;
—
annullare la decisione della BCE dell’11 ottobre 2017 che respinge la domanda di riesame amministrativo («administrative review») del ricorrente dell’11 agosto 2017;
—
annullare la decisione della BCE del 13 febbraio 2018, notificata al ricorrente lo stesso giorno, che respinge il suo reclamo («grievance procedure») presentato il 7 dicembre 2017;
—
concedere il risarcimento per i danni subiti;
—
condannare la convenuta alle totalità delle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente su un’eccezione d’illegittimità con riguardo alla Politica di conversione, nei limiti in cui essa violerebbe l’articolo 10, lettera c), delle condizioni di impiego nonché l’articolo 2.0 delle norme sul personale e sarebbe stata adottata in violazione della gerarchia delle norme.
2.
Secondo motivo, vertente su un’eccezione d’illegittimità, in quanto l’articolo 10, lettera c), delle condizioni di impiego e l’articolo 2.0 delle norme sul personale violano la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato e il considerando 6 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.
3.
Terzo motivo, vertente su un’eccezione d’illegittimità degli orientamenti dell’Annual Salary and Bonus Review (ASBR), in quanto questi ultimi violerebbero l’obbligo di motivazione e il principio di certezza del diritto.
4.
Quarto motivo, vertente su errori manifesti di valutazione nonché sulla violazione dell’obbligo di motivazione, per quanto riguarda, in primo luogo, gli scatti retributivi concessi al ricorrente, in secondo luogo lo «sviluppo continuo» di quest’ultimo e, in terzo luogo, il mantenimento delle esigenze dell’impresa («business needs») per le conoscenze, abilità e competenze specifiche del ricorrente.
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