Causa T-258/18: Ricorso proposto il 23 aprile 2018 — Brunke/Commissione
Ricorso proposto il 23 aprile 2018 — Brunke/Commissione
(Causa T-258/18)
2018/C 276/80Lingua processuale: il tedescoParti
Ricorrente: Lothar Brunke (Berlino, Germania) (rappresentante: A. Schniebel, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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accertare l’effetto discriminatorio della direttiva 2005/36/CE relativamente alle possibilità di esercizio della professione in qualità di medico non specialista;
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in subordine, condannare la convenuta ad adottare, tenendo conto della valutazione del giudice, una decisione a favore del ricorrente che consenta a quest’ultimo di ottenere, entro un termine ragionevole, l’autorizzazione per esercitare l’attività professionale di medico specialista in naturopatia, riconoscendo la sua pluriennale esperienza nel settore sanitario privato nonché l’ulteriore formazione conseguita parallelamente alla sua attività professionale;
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in subordine, accertare che la Commissione ha disatteso gli obblighi a essa incombenti ai sensi del Trattato FUE, non avendo adottato alcuna decisione sulla base del reclamo del ricorrente del 6 giugno 2017 nonché del reclamo del 27 dicembre 2017.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente fa valere che la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) gli impedisce di esercitare l’attività medica a livello europeo, in quanto la mancata previsione normativa di una dispensa per i medici non specialisti condurrebbe, per il ricorrente, ad un divieto di fatto di esercizio della professione. A tal proposito, il ricorrente contesta alla Commissione di non essersi pronunciata in merito a tale discriminazione.
( 1 ) Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU 2005, L 255, pag. 22).