Causa T-270/18: Ricorso proposto il 26 aprile 2018 — O'Flynn e a. / Commissione
C2402018IT5010120180426IT0058501512
Ricorso proposto il 26 aprile 2018 — O'Flynn e a. / Commissione
(Causa T-270/18)2018/C 240/58Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Michael O'Flynn (Cork, Irlanda), Paddy McKillen (Dublino, Irlanda) e David Daly (Malahide, Irlanda) (rappresentanti: M. Cush, SC, D. Hardiman, Barrister, P. O'Brien e D. O'Keeffe, Solicitors)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della Commissione europea C(2018) 464 final del 25 gennaio 2018 [SA.43791 (2017/NN)] ( 1 ) nei limiti in cui essa non ha sollevato obiezioni contro il presunto aiuto alla (e attraverso la) National Asset Management Agency (NAMA) o, in subordine, nei limiti in cui non ha ritenuto che tale misura costituisse un aiuto,
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rifondere alle ricorrenti le spese relative al presente procedimento, comprese quelle ad esso accessorie.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe dovuto avviare un procedimento d’indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.
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I ricorrenti sostengono, in particolare, che la convenuta ha violato i loro diritti procedurali di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, avendo omesso di avviare il suddetto procedimento, nonché il principio di buona amministrazione, avendo omesso di adempiere agli obblighi che ad essa incombono di procedere a un esame diligente e imparziale del presunto aiuto.
2.
Secondo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione.
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I ricorrenti sostengono che la convenuta, adottando la decisione impugnata, ha commesso manifesti errori di valutazione, tra cui la sua constatazione della mancata deduzione da parte dei ricorrenti dell’attuazione abusiva di aiuti, mentre tale deduzione sarebbe stata inclusa al paragrafo 5.25 della denuncia. I ricorrenti adducono altresì che la valutazione delle attività della NAMA compiuta dalla convenuta era carente sotto vari profili.
3.
Terzo motivo, vertente sull’inosservanza dell’obbligo di motivazione da parte della convenuta.
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A tal proposito, i ricorrenti sostengono che la convenuta ha omesso di motivare o non ha motivato sufficientemente la decisione impugnata, in particolare, trascurando di chiarire adeguatamente, del tutto o in qualsiasi modo verificabile, su quali elementi abbia fondato la propria accettazione del metodo utilizzato dalla NAMA per determinare la fattibilità di progetti di sviluppo.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 106 TFUE.
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Oltre all’asserita violazione delle disposizioni del TFUE relative agli aiuti di Stato, i ricorrenti adducono che l’articolo 106 TFUE è stato violato, come affermato nella loro denuncia. Su tale punto essi non hanno ricevuto alcuna risposta da parte della convenuta.
( 1 ) GU 2018, C 60, pag. 4.
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