Causa T-274/18: Ricorso proposto il 30 aprile 2018 — Klymenko / Consiglio
C2492018IT3520120180430IT0045352362
Ricorso proposto il 30 aprile 2018 — Klymenko / Consiglio
(Causa T-274/18)2018/C 249/45Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Oleksandr Viktorovych Klymenko (Mosca, Russia) (rappresentante: M. Phelippeau, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare ricevibile il ricorso del sig. Oleksandr Viktorovych Klymenko;
—
annullare la decisione 2018/333 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina;
—
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/326 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina;
—
condannare il Consiglio dell’Unione europea a sopportare le spese in applicazione degli articoli 87 e 91 del regolamento di procedura del Tribunale.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’insufficienza di motivazione degli atti impugnati.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto a un ricorso effettivo garantiti dai principi fondamentali del diritto europeo, in particolare l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e gli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
3.
Terzo motivo, vertente sull’assenza di base giuridica in quanto l’articolo 29 del trattato sull’Unione europea non può costituire la base giuridica della misura restrittiva adottata nei confronti del sig. Klymenko.
4.
Quarto motivo, vertente sull’esistenza di un errore di fatto, poiché il sig. Klymenko fornisce elementi che attestano l’assenza di base fattuale sufficiente che possa giustificare un qualsivoglia procedimento penale.
5.
Quinto motivo, vertente sulla violazione del diritto fondamentale al rispetto della proprietà, principio fondamentale del diritto dell’Unione, tutelato dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 1 del protocollo addizione n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
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