Causa T-279/18: Ricorso proposto il 30 aprile 2018 — Alliance Pharmaceuticals/EUIPO — AxiCorp (AXICORP ALLIANCE)
C2312018IT4110120180430IT0053411422
Ricorso proposto il 30 aprile 2018 — Alliance Pharmaceuticals/EUIPO — AxiCorp (AXICORP ALLIANCE)
(Causa T-279/18)2018/C 231/53Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Alliance Pharmaceuticals (Wiltshire, Regno Unito) (rappresentante: M. Edenborough, QC)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: AxiCorp GmbH (Friedrichsdorf/Ts, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio AXICORP ALLIANCE — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 072 913
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 febbraio 2018 nel procedimento R 1473/2017-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata;
—
in via subordinata, modificare la decisione della quinta commissione di ricorso impugnata dichiarando che l’opposizione deve essere deferita alla divisione d’opposizione affinché quest’ultima la riesamini ai sensi degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, oltre che ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4;
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condannare l’EUIPO a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente ricorso e quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione. In via subordinata, qualora la controinteressata dinanzi alla commissione intervenga, condannare la convenuta e l’interveniente a pagare congiuntamente e solidalmente le spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente ricorso e quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001;
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La commissione di ricorso ha interpretato erroneamente le specifiche dei marchi registrati anteriori e, conseguentemente, ha ritenuto che la prova dell’uso prodotta non dimostrasse l’uso effettivo per i prodotti inclusi in tali specifiche.
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