Causa T-290/18: Ricorso proposto il 4 maggio 2018 — Agmin Italy/Commissione
C2312018IT4320120180504IT0056432442
Ricorso proposto il 4 maggio 2018 — Agmin Italy/Commissione
(Causa T-290/18)2018/C 231/56Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Agmin Italy SpA (Verona, Italia) (rappresentante: F. Guardascione, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità e/o l’invalidità e/o l’inefficacia e/o l’inesistenza della Decisione opposta per violazione di legge, per violazione del principio di separazione della funzione istruttoria da quella decisoria, per violazione del principio del contradittorio, per eccesso di potere sotto i profili del travisamento ed erronea valutazione dei fatti, manifesta illogicità e contraddittorietà, nonché per difetto di istruttoria e disparità di trattamento e per tutti i motivi esposti, e di ogni altro atto anteriore o conseguente e, comunque, coordinato e/o connesso a quello di cui sopra, con ogni conseguenza di legge;
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In ogni caso, annullare la decisione DG NEAR del 7 marzo 2018 (ARES — 2018 — 1288022), notificata in data 9 marzo 2018 nella parte oggi opposta e, conseguentemente, annullare le correlate sanzioni;
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In via subordinata, disporre l’esclusione o la riduzione della sanzione comminata dei confronti della Agmin in quanto eccessiva e non proporzionale alla condotta effettivamente posta in essere da Agmin;
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Sempre in via subordinata, accertare che i fatti descritti siano idonei a consentire la riabilitazione di Agmin ai sensi dell’art. 106(9) del Regolmento n. 966/2012;
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Con vittoria delle spese.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro il provvedimento della Commissione Europea del 7 marzo 2018 (ARES — 2018 — 1288022), che ha escluso la ricorrente della possibilità di partecipare a procedure di gara a assegnazione di contributi finanziati dal bilancio dell’Unione Europea e dal Fondo di sviluppo dell’Unione Europea per il periodo massimo previsto dall’articolo 106/14)(c) del Regolamento n. 966/2012 ( 1 ) di tre anni nonché la pubblicazione sul sito internet della Commissione, a seguito della mancata consegna della merce ordinata (Lotti 9 e 11) nei termini convenuti nel contratto di fornitura ENPI/2014/351-804, e della mancata sostituzione della garanzia (pre-financing guarantee di Euro 89430,71) consegnata da parte di Agmin alla Contracting Authority in data 19 novembre 2014. In quanto emessa da un soggetto che, sulla base delle informazioni ricevute dalla Banca d’Italia, era autorizzato ad emettere garanzie solo a favore di banche ed istituzioni finanziarie autorizzate all’erogazione del credito, ma non a favore dei soggetti o enti diversi, quali è la Contracting Authority.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1.
Esistenza nella fattispecie di un eccesso di potere, anche sotto il profilo della violazione del principio di separazione della funzione istruttoria da quella decisoria, della contraddittorietà, dell’illogicità manifesta e del difetto di motivazione;
2.
Violazione e/o falsa applicazione dei «principles of European Contract Law 2002» applicabili ai sensi dell’articolo 41 delle Condizioni Generali del Contratto; e
3.
Violazione del principio di proporzionalità della sanzione ai sensi dell’articolo 5 TUE, avendo la Commissione Europea ritenuto di irrogare ad Agmin la sanzione massima applicabile di tre anni.
La ricorrente ritiene in particolare che la decisione impugnata sia lesiva dei propri diritti in quanto nell’assumerla la Commissione non ha tenuto in giusta considerazione che la mancata fornitura è stata causata dalla determinante o, in subordine, concorrente responsabilità della Contracting Authority che, in modo arbitrario e ingiustificato, ha rifiutato la sostituzione del fornitore dei beni con un altro produttore che si era dichiarato disponibile a fornire i prodotti con qualità pari o superiore a quella indicata nelle specifiche tecniche previste nel bando.
( 1 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento Europea e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012).
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