Causa T-293/18: Ricorso proposto il 10 maggio 2018 — Repubblica di Lettonia / Commissione europea
C2402018IT5220120180510IT0061522532
Ricorso proposto il 10 maggio 2018 — Repubblica di Lettonia / Commissione europea
(Causa T-293/18)2018/C 240/61Lingua processuale: il lettone
Parti
Ricorrente: Repubblica di Lettonia (rappresentanti: I. Kucina e V. Soņeca)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la lettera C(2018) 1418 final della Commissione, del 12 marzo 2018, con la quale la Commissione ha definito la sua posizione, e ingiungere a detta istituzione di adottare una posizione che non produca effetti giuridici negativi per la Lettonia;
—
condannare la Commissione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la Repubblica di Lettonia sostiene che, definendo la sua posizione, la Commissione ha violato non solo l’articolo 263 TFUE, producendo in tal modo effetti giuridici negativi per la Lettonia, ma anche l’articolo 17, paragrafo 1, TUE, in combinato disposto con gli articoli 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE, 38 TFUE e 335 TFUE, i quali impongono alla Commissione di garantire che la Norvegia osservi correttamente gli impegni assunti da detto Stato in forza del trattato di Parigi ( 1 ) per quanto riguarda il diritto degli Stati membri dell’Unione europea a un accesso non discriminatorio alla pesca nella zona di pesca di Svalbard.
( 1 ) Trattato relativo a Spitsbergen, concluso tra la Norvegia, gli Stati Uniti d’America, la Danimarca, la Francia, l’Italia, il Giappone, i Paesi Bassi, la Gran Bretagna, l’Irlanda, i territori britannici d’oltremare e la Svezia, firmato a Parigi il 9 febbraio 1920. Disponibile su:
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