Causa T-296/18: Ricorso proposto il 7 maggio 2018 — Polskie Linie Lotnicze «LOT»/Commissione
C2312018IT4520120180507IT0058452462
Ricorso proposto il 7 maggio 2018 — Polskie Linie Lotnicze «LOT»/Commissione
(Causa T-296/18)2018/C 231/58Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Polskie Linie Lotnicze «LOT» S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: M. Jeżewski, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione europea;
—
condannare la Commissione alle spese sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato le disposizioni del Trattato nella parte in cui esse riguardano e disciplinano, direttamente o indirettamente, le condizioni per prestare il consenso alla fusione di imprese, in particolare gli articoli 101 e 102 del Trattato e le disposizioni volte alla loro attuazione, tra cui, in particolare gli articoli 6, paragrafo 1, lettera b) e 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 139/2004, omettendo di effettuare una valutazione completa degli effetti anticoncorrenziali della concentrazione, compresa, tra l’altro, la valutazione degli effetti della concentrazione sui mercati rilevanti determinati sulla base del modello O & D. Orbene, la valutazione della concentrazione secondo il modello O & D porta all’individuazione di una serie di distorsioni della concorrenza da essa causate.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha valutato erroneamente gli effetti della concentrazione in relazione alla possibilità di fornire servizi di trasporto aereo di passeggeri e agli aeroporti interessati dalla concentrazione, commettendo, in questo modo, un grave e manifesto errore di valutazione. Uno studio analitico della concentrazione svolto correttamente dovrebbe portare alla conclusione che l’attuazione della concentrazione produrrà una serie di effetti negativi sulla concorrenza, compresa la creazione di una posizione dominante della Lufthansa in determinati aeroporti.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato il regolamento n. 95/93, violando i principi di neutralità, trasparenza e non discriminazione nell’assegnazione di bande orarie in taluni aeroporti.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato gli Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali, omettendo di esaminare se il presunto incremento di efficienza dovuto all’operazione neutralizzasse i suoi effetti negativi sulla concorrenza.
5.
Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato le disposizioni del Trattato nonché le disposizioni volte alla loro attuazione, imponendo alla Lufthansa obblighi che non contrastano la distorsione sostanziale della concorrenza provocata dall’operazione.
6.
Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato le disposizioni del Trattato, compreso l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE nonché le disposizioni volte alla loro attuazione, non prendendo in considerazione la distorsione della concorrenza nel mercato interno causata dall’operazione nel contesto degli aiuti di Stato concessi all’Air Berlin.
7.
Settimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 296 TFUE, a causa dell’insufficiente motivazione della decisione della Commissione europea.
Full & Egal Universal Law Academy