Causa T-306/18: Ricorso proposto il 16 maggio 2018 — Ungheria / Commissione europea
C2682018IT3910120180516IT0048391402
Ricorso proposto il 16 maggio 2018 — Ungheria / Commissione europea
(Causa T-306/18)2018/C 268/48Lingua processuale: l'ungherese
Parti
Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér, G. Koós y G. Tornyai, agenti)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione (UE) 2018/262 della Commissione, del 14 febbraio 2018, sulla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «We are a welcoming Europe, let us help!» ( 1 );
—
condannare alle spese la Commissione.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafi 2, lettere b), c) e d), e 3, del regolamento (UE) n.o211/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini ( 2 ).
La prima e la seconda parte dell’iniziativa cittadina europea registrata mediante la decisione impugnata esulano manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell’Unione ai fini dell’applicazione dei Trattati. Per tale motivo, la registrazione dell’iniziativa viola l’articolo 4, paragrafi 2, lettera b), e 3, del regolamento (UE) n.o211/2011. Inoltre, la prima parte dell’iniziativa è abusiva e, di conseguenza, è altresì contraria all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n.o211/2011, laddove, per quanto riguarda la seconda parte, si deve rilevare che può condurre a un risultato contrario ai valori dell’Unione sanciti all’articolo 2 TUE, e pertanto è del pari contraria all’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n.o211/2011.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
La decisione impugnata non soddisfa le esigenze derivanti dall’obbligo di motivazione e viola quindi tale obbligo, come previsto all’articolo 296 TFUE, e il diritto a una buona amministrazione sancito all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali. In sostanza, la decisione impugnata non indica pienamente i motivi per i quali la Commissione ha considerato che, per quanto riguarda la terza parte dell’iniziativa, esiste un’adeguata base giuridica e la competenza legislativa dell’Unione, ossia che risulta soddisfatto il requisito previsto all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n.o211/2011 in relazione alla registrazione.
( 1 ) GU 2018, L 49, pag. 64.
( 2 ) GU 2011, L 65,pag. 1; rettifiche in GU 2011, L 330, pag. 47, e in GU 2012, L 94, pag. 49.
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