Causa T-307/18: Ricorso proposto il 16 maggio 2018– Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals/ Commissione
C2402018IT5510120180516IT0064551551
Ricorso proposto il 16 maggio 2018– Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals/ Commissione
(Causa T-307/18)2018/C 240/64Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd (Huzhou City, Cina) (rappresentanti: K. Adamantopoulos e P. Billiet, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/330 della Commissione, del 5 marzo 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio; e
—
condannare la Commissione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che il regolamento 2018/330 è stato adottato dalla Commissione con modalità che violano in sostanza i diritti della difesa della ricorrente, con inosservanza dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 16, paragrafo 1, dell’articolo 19, paragrafi 2 e 4, dell’articolo 20, paragrafi 2 e 4, e dell’articolo 21, paragrafi 5 e 7, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea, nonché dell’articolo 3.1, dell’articolo 5.3, dell’articolo 6.1, dell’articolo 6.1.2, dell’articolo 6.2, dell’articolo 6.4, dell’articolo 6.5.1, dell’articolo 6.6 e dell’articolo 6.9 dell’accordo antidumping dell'OMC.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che adottando il regolamento 2018/330, la Commissione è incorsa in errori manifesti di valutazione, di diritto e di fatto, avendo applicato il metodo del paese analogo per il calcolo del valore normale per la ricorrente, in violazione dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 2, paragrafi 1 e 7, e dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento 2016/1036, nonché dell’articolo 2.2 e dell’articolo 6.10.1 dell’accordo antidumping dell’OMC. La Commissione non ha fornito alcuna ragione che giustifichi l’applicazione, nel caso della ricorrente, dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento 2016/1036.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che adottando il regolamento 2018/330, la Commissione è incorsa in errori manifesti di valutazione, di diritto e di fatto, adottando un NCP erroneo del prodotto di cui trattasi, in violazione dell’articolo 2, paragrafi 2, 5 e 6, dell’articolo 6, paragrafi 7 e 8, e dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento 2016/1036 nonché dell’articolo 2.2.1.1, dell’articolo 2.2.2, dell’articolo 2.4 e dell’articolo 2.6 dell’accordo antidumping dell’OMC.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che, adottando il regolamento 2018/330, la Commissione è incorsa in errori manifesti di valutazione, di diritto e di fatto, nei limiti in cui il metodo applicato ha falsato sostanzialmente il margine di dumping della ricorrente, in violazione dell’articolo 1, paragrafo 4, dell’articolo 2, paragrafi 6, 10 e 11, dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento 2016/1036 nonché dell’articolo 2.2, dell’articolo 2.2.2, dell’articolo 2.4, dell’articolo 2.4.2, dell’articolo 2.6, dell’articolo 3.6 e dell’articolo 9.2 dell’accordo antidumping dell’OMC.
5.
Quinto motivo, vertente sul fatto che adottando il regolamento 2018/330, la Commissione è incorsa in errori manifesti di valutazione, di diritto e di fatto, accertando l’esistenza di un pregiudizio e il probabile riverificarsi del pregiudizio e non verificando la sussistenza di un nesso di causalità, in violazione dell’articolo 1, paragrafi 1, 2 3, dell’articolo 2, paragrafi 9 e 12, dell’articolo 3, paragrafi 2, 3, 6, 7 e 9, e dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento 2016/1036 nonché dell’articolo 1.1, dell’articolo 2.1, dell’articolo 2.4.2, dell’articolo 3.1, dell’articolo 3.5, dell’articolo 3.7 e dell’articolo 9.3 dell’accordo antidumping dell’OMC.
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