Causa T-316/18: Ricorso proposto il 22 maggio 2018 — Mediaservis/Commissione
Ricorso proposto il 22 maggio 2018 — Mediaservis/Commissione
(Causa T-316/18)
2018/C 276/81Lingua processuale: l’ingleseParti
Ricorrente: Mediaservis s. r. o. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentata da: D. Vosol e C. Schneider, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione C(2018) 753 final della Commissione, del 19 febbraio 2018, di non sollevare obiezioni contro l’aiuto di Stato a favore della Posta ceca per la fornitura del servizio postale universale nel periodo compreso tra il 2013 e il 2017;
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condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE.
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La Commissione ha deciso di non avviare il procedimento previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, pur avendo incontrato gravi difficoltà nella propria valutazione della compatibilità dell’aiuto di Stato con il mercato comune.
2.
Secondo motivo, vertente su un esame insufficiente e incompleto della fattispecie e sul mancato esame, da parte della Commissione, di tutte le questioni di fatto e di diritto portate alla sua attenzione da singoli, imprese e associazioni i cui interessi possano essere pregiudicati dalla concessione dell’aiuto, nonché sulla violazione dell’obbligo di motivazione.
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La Commissione non ha esaminato tutte le questioni sollevate nel reclamo della ricorrente. Al contrario, la Commissione ha superficialmente ritenuto che il calcolo del costo netto fosse basato su una corretta separazione contabile tra il costo del servizio universale e altri costi.
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La Commissione ha violato il proprio obbligo di motivazione al riguardo.
3.
Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda il calcolo del costo netto e la verifica della mancanza di sovracompensazione.
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La Commissione è giunta all’errata conclusione che i costi sostenuti dalla Česká pošta, nell’ambito e al di fuori del servizio universale, erano stati imputati conformemente al punto 31 della disciplina SIEG del 2012 ( 1 ).
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La Commissione ha basato la propria decisione in tal senso su uno scenario controfattuale manifestamente irrealistico.
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Lo scenario controfattuale ammesso dalla Commissione non ha tenuto conto del fatto che la legge ceca in materia di servizi postali richiede che i prezzi includano tutti i costi sostenuti.
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Il calcolo del costo netto è stato effettuato in violazione del punto 32 della disciplina SIEG del 2012, in quanto non si è tenuto conto di fonti di reddito pertinenti, anche se connesse ad attività diverse dai SIEG.
4.
Quarto motivo, vertente su un errore manifesto di diritto riguardante l’applicazione del punto 25 della disciplina SIEG del 2012 in combinato disposto con l’allegato I, parte B, della direttiva postale ( 2 ).
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Sebbene il punto 25 della Disciplina SIEG del 2012 e l’allegato I, parte B, della direttiva postale richiedano che nel calcolo del costo netto siano valutati i vantaggi, compresi per quanto possibile quelli immateriali, di cui beneficia il fornitore del SIEG (per tener conto di qualsiasi vantaggio immateriale e commerciale di cui beneficiano i fornitori di servizi universali), nella decisione della Commissione, allegato A.1, sono stati considerati soltanto i vantaggi immateriali.
5.
Quinto motivo, vertente sulla violazione dei punti 51 e seguenti della disciplina SIEG del 2012 e sulla violazione dell’obbligo di motivazione.
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Dato il comportamento sul mercato della Česká pošta, diretto a estromettere i concorrenti dal mercato, la Commissione avrebbe dovuto imporre condizioni aggiuntive necessarie a garantire che lo sviluppo degli scambi non sia compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione come previsto ai punti 51 e seguenti della Disciplina SIEG del 2012, ma non lo ha fatto.
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Anche ove non sottoposta a tale obbligo, la Commissione, in considerazione della quota di mercato e del comportamento sul mercato della Česká pošta, avrebbe dovuto spiegare concretamente le ragioni per cui non era stato necessario applicare siffatte condizioni aggiuntive, ma non lo ha fatto.
( 1 ) Comunicazione della Commissione, Disciplina dell’Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011) (GU 2012, C 8, pag. 15).
( 2 ) Direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU 1998, L 15, pag. 14), come da ultimo modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (GU 2008, L 52, pag. 3).