Causa T-317/18: Ricorso proposto il 18 maggio 2018 — Fugro/Commissione
C2402018IT5910120180518IT0069591602
Ricorso proposto il 18 maggio 2018 — Fugro/Commissione
(Causa T-317/18)2018/C 240/69Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Fugro NV (Leidschendam, Paesi Bassi) (rappresentati: T. Snoep e V. van Weperen, avvocati)
Convenuto: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata;
—
in subordine, annullare parzialmente la decisione impugnata, in particolare l’articolo 1, paragrafo 2, della decisione;
—
condannare la Commissione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione viola il principio di proporzionalità.
—
La Commissione non disponeva di un ampio potere discrezionale quanto all’adozione della decisione e la verifica dell’esistenza di un’eventuale violazione del principio di proporzionalità non dovrebbe essere limitata all’esame della questione vertente sul punto se la decisione sia palesemente o manifestamente inappropriata alla luce delle finalità perseguite. La decisione viola il principio di proporzionalità dal momento che:
—
la stessa eccede i limiti di quanto necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti;
—
la Commissione non ha scelto la misura meno onerosa tra le misure appropriate disponibili; e
—
gli svantaggi causati dalla decisione non sono proporzionati rispetto agli scopi perseguiti.
—
Anche se la Commissione disponesse di un ampio potere discrezionale, la decisione costituirebbe nondimeno un mezzo manifestamente inappropriato ai fini del raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione viola il diritto di proprietà ex articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea della Fugro nonché la libertà d’impresa ex articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea della Fugro.
—
La decisione viola il diritto di proprietà della Fugro in quanto compromette irrimediabilmente l’attività commerciale della stessa. La perdita di proprietà è considerevole e va oltre un ragionevole rischio economico; e
—
la decisione incide sull’esistenza stessa della libertà d’impresa della Fugro.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione viola il principio di non distorsione della concorrenza.
—
la decisione impedisce all’Unione europea di adempiere il fondamentale compito di creare un mercato interno privo di distorsioni dal momento che:
—
la decisione configura un intervento del settore pubblico nel mercato dei servizi offshore di GNSS (global navigation satellite system) Augmentation (miglioramento del sistema satellitare globale di navigazione), incompatibile con il principio della concorrenza senza distorsioni; e
—
in violazione dell’articolo 3, paragrafo 3, TUE e del protocollo n. 27, la decisione interferisce con il mercato dei servizi offshore di GNSS Augmentation, in cui non risulta alcuna disfunzione del mercato.
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