Causa T-322/18: Ricorso proposto il 23 maggio 2018 — García Ruiz / Parlamento
C2942018IT4610120180523IT0061461472
Ricorso proposto il 23 maggio 2018 — García Ruiz / Parlamento
(Causa T-322/18)2018/C 294/61Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Faustino-Francisco García Ruiz (Alcorcón, Spagna) (rappresentante: C. Manzano Ledesma, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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considerare che l’atto della Commissione per le petizioni è impugnato mediante il presente ricorso e, dopo avere dichiarato ricevibile il ricorso, dichiarare la violazione dei diritti e, dunque, tutelare gli interessi del ricorrente dinanzi a tale Tribunale.
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condannare, ove necessario, alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quanto segue:
Il ricorso è proposto in quanto la Commissione per le petizioni del Parlamento europeo non ha indirizzato al firmatario un atto diverso da una raccomandazione o da un parere, non tutelando il diritto del ricorrente, in violazione del Trattato, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 232, paragrafo 3, TCE e 265, paragrafo 3, TFUE.
Le decisioni pronunciate dall’amministrazione pubblica della Comunidad de Madrid e dai tribunali pregiudicano il diritto e gli interessi economici del ricorrente, in ragione della violazione del diritto di percepire una prestazione retributiva complementare della pensione pubblica riconosciuta dalla Comunidad de Madrid.
La decisione amministrativa della Comunidad de Madrid e le decisioni rese dai tribunali generano una disparità di trattamento e una discriminazione retributiva tra altri pensionati volontari e collocati obbligatoriamente in pensione.
L’Unione europea è competente in materia pensionistica, ragion per cui spetta al presente Tribunale tutelare il diritto del ricorrente dopo che l’amministrazione pubblica e i tribunali nazionali hanno disatteso il diritto riconosciuto dalla giurisprudenza costante dei giudici dell’Unione nonché dalle direttive relative alla parità retributiva, senza che sussista, tra le due categorie di pensionati sopracitate, una disparità oggettiva di fatto e di diritto per quanto riguarda la percezione.
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