Causa T-323/18: Ricorso proposto il 22 maggio 2018 — Fomanu / EUIPO — Fujifilm Imaging Germany (Raffigurazione di una farfalla)
C2402018IT6120120180522IT0071612622
Ricorso proposto il 22 maggio 2018 — Fomanu / EUIPO — Fujifilm Imaging Germany (Raffigurazione di una farfalla)
(Causa T-323/18)2018/C 240/71Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Fomanu AG (Neustadt a.d. Waldnaab, Germania (rappresentante: S. Reichart, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fujifilm Imaging Germany GmbH & Co. KG (Willich, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo n. 5 481 403
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 marzo 2018 nel procedimento R 2241/2016-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata nei limiti in cui ha dichiarato la decadenza del marchio dell’Unione europea controverso in relazione ai seguenti prodotti e servizi:
Classe 9 — compact disc; videodischi digitali; Programmi per computer e software, in particolare software per scambiare, memorizzare, riprodurre e raccogliere dati in modo sistematico;
Classe 16 — Prodotti tipografici compresi nella classe 16, eccetto i prodotti tipografici stampati con foto individuali (in particolare foto libri, foto calendari, foto su tela, foto puzzle, foto agende, foto raccoglitori);
Classe 38 — fornitura d’accesso a una banca dati per scaricare informazioni mediante mezzi elettronici (Internet); trasmissione di messaggi e di immagini mediante computer;
Classe 40 — Rilegatura;
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condannare l’EUIPO alle spese.
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
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Violazione dell’Articolo 19, paragrafo 1 in combinato disposto con l’articolo 10 del regolamento delegato (UE) n. 2017/1430 della Commissione.
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