Causa T-330/18: Ricorso proposto il 23 maggio 2018 — Carvalho e a./Parlamento e Consiglio
Ricorso proposto il 23 maggio 2018 — Carvalho e a./Parlamento e Consiglio
(Causa T-330/18)
2018/C 285/51Lingua processuale: l’ingleseParti
Ricorrenti: Armando Carvalho (Santa Comba Dão, Portogallo), e altri 36 (rappresentati da: G. Winter, docente universitario, R. Verheyen, avvocato, e H. Leith, Barrister)
Convenuti: Consiglio dell’Unione europea, Parlamento europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare illegittimi gli «atti normativi in materia di emissioni di GES» ( 1 ) nei limiti in cui consentono l’emissione, tra il 2021 e il 2030, di un quantitativo di gas a effetto serra corrispondente all’80 % delle emissioni del 1990 nel 2021, che si ridurrà al 60 % delle emissioni del 1990 nel 2030;
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annullare gli atti normativi in materia di emissioni di GES nei limiti in cui fissano obiettivi per ridurre tali emissioni, entro il 2030, del 40 % dei livelli del 1990, e in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, come da ultimo modificata dalla direttiva 2018/410, l’articolo 4, paragrafo 2, e l’allegato I del regolamento 2018/842, nonché l’articolo 4 del regolamento 2018/841;
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ordinare ai convenuti di adottare misure ai sensi degli atti normativi in materia di emissioni di GES che impongano una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, entro il 2030, del 50-60 % dei livelli del 1990, o qualsiasi livello più elevato di riduzione che la Corte ritenga adeguato;
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in subordine, qualora la Corte non intenda ingiungere l’adozione di provvedimenti e la sua decisione di annullare gli obiettivi di riduzione giunga troppo tardi per consentire una modifica delle disposizioni pertinenti prima del 2021, i ricorrenti chiedono che la Corte voglia ordinare che le disposizioni impugnate degli atti normativi in materia di emissioni di GES rimangano in vigore sino a una data prestabilita, entro la quale le stesse devono essere modificate conformemente ai requisiti normativi di rango superiore;
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condannare i convenuti a sostenere le spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono dieci motivi.
1.
Primo motivo, inerente alla domanda di annullamento, vertente sul fatto che l’Unione è obbligata da norme giuridiche di rango superiore a evitare i danni causati dai cambiamenti climatici, in base all’obbligo di diritto internazionale consuetudinario che vieta agli Stati di causare danni, e a prevenire i danni ai sensi dell’articolo 191 TFUE. L’Unione è parimenti obbligata a prevenire violazioni dei diritti fondamentali tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, causate dai cambiamenti climatici. Tali diritti includono il diritto alla vita e all’integrità fisica, il diritto di esercitare una professione, il diritto di proprietà, i diritti dei minori e il diritto alla parità di trattamento.
2.
Secondo motivo, inerente alla domanda di annullamento, vertente sul fatto che, dato il nesso causale tra l’emissione di gas a effetto serra e i pericolosi cambiamenti climatici, l’Unione è competente ad adottare misure che regolino le emissioni di gas a effetto serra provenienti dal suo territorio al fine di evitare tali danni e prevenire le violazioni dei diritti fondamentali.
3.
Terzo motivo, inerente alla domanda di annullamento, vertente sul fatto che i cambiamenti climatici stanno già causando danni e violazioni dei diritti umani fondamentali e continueranno a farlo. Ulteriori emissioni di gas a effetto serra che contribuiscano a provocare tali effetti saranno quindi illegittime salvo che le stesse possano essere giustificate da ragioni oggettive, e salvo il caso in cui l’Unione abbia tentato di effettuare riduzioni nei limiti delle sue capacità tecniche ed economiche.
4.
Quarto motivo, inerente alla domanda di annullamento, vertente sul fatto che l’Unione non può avvalersi di alcuna giustificazione siffatta quando adotta gli obiettivi fissati dagli atti normativi in materia di emissioni di GES, per le seguenti ragioni:
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gli obiettivi autorizzano emissioni in quantitativi che eccedono in modo significativo la quota equa del bilancio di emissioni spettante all’Unione, compresa nell’obiettivo fissato dall’accordo di Parigi pari a un aumento massimo della temperatura media globale di 1,5 oC o decisamente al di sotto di 2 oC;
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gli obiettivi sono stati fissati senza che i convenuti abbiano esaminato la portata delle capacità tecniche ed economiche dell’Unione di effettuare riduzioni. Gli obiettivi prescelti sono stati invece selezionati quale mezzo più efficace sotto il profilo dei costi per raggiungere un precedente obiettivo di emissioni a lungo termine, che è stato successivamente sostituito dall’accordo di Parigi.
—
Gli elementi di prova a disposizione dei convenuti dimostrano che l’Unione aveva in effetti la capacità di adottare misure che prevedevano riduzioni dei gas a effetto serra di almeno il 50-60 % inferiori rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.
5.
Quinto motivo, inerente alla domanda che sia ingiunta l’adozione dei provvedimenti di cui trattasi, vertente sul fatto che l’Unione è tenuta, in forza di norme giuridiche di rango superiore, a evitare i danni causati dai cambiamenti climatici, in base all’obbligo di diritto internazionale consuetudinario che vieta agli Stati di causare danni, e a prevenire i danni ai sensi dell’articolo 191 TFUE. L’Unione è altresì obbligata a evitare e a prevenire violazioni dei diritti fondamentali derivanti dai cambiamenti climatici secondo la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
6.
Sesto motivo, inerente alla domanda che sia ingiunta l’adozione dei provvedimenti, vertente sul fatto che l’Unione, in virtù della sua competenza in materia di emissione di gas a effetto serra, ha violato in precedenza questi obblighi:
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è incorsa nella violazione dell’obbligo di evitare che fossero causati danni dal 1992, quando è stata adottata la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e si è diffusa la conoscenza di tali cambiamenti;
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la violazione dell’obbligo, da parte dell’Unione, si è aggravata nel 2009, quando erano in vigore sia l’articolo 191 TFUE sia la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
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in tali due momenti l’emissione continua di gas a effetto serra sarebbe stata vietata salvo che tale condotta fosse oggettivamente giustificata. L’Unione non ha affermato, e non può affermare, che il livello di emissioni che ha continuato a consentire per tutto questo periodo fosse compatibile con le sue capacità tecniche ed economiche di ridurre le emissioni.
7.
Settimo motivo, inerente alla domanda che sia ingiunta l’adozione dei provvedimenti, vertente sul fatto che l’Unione continua a violare attualmente i suoi obblighi, quando adotta gli obiettivi di riduzione delle emissioni negli atti normativi in materia di emissioni di GES. Come illustrato nei motivi vertenti sulla domanda di annullamento, tali atti non riducono le emissioni e consentono il rilascio continuo di emissioni, a livelli illegittimi e non giustificabili.
8.
Ottavo motivo, inerente alla domanda che sia ingiunta l’adozione dei provvedimenti, vertente sul fatto che la violazione degli obblighi da parte dell’Unione costituisce una violazione sufficientemente grave di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli. L’Unione non ha alcun potere discrezionale per rifiutarsi di considerare o di adottare misure rientranti nell’ambito delle sue capacità tecniche ed economiche per la riduzione delle emissioni.
9.
Nono motivo, inerente alla domanda che sia ingiunta l’adozione dei provvedimenti, vertente sul fatto che le violazioni dell’obbligo hanno causato pericolosi cambiamenti climatici che hanno provocato danni materiali a taluni ricorrenti e determineranno in futuro ai medesimi tipi di danno ulteriori.
10.
Decimo motivo, inerente alla domanda che sia ingiunta l’adozione dei provvedimenti, vertente sul fatto che l’Unione è obbligata a garantire che la sua condotta sia conforme all’obbligo giuridico di rendere le riduzioni delle emissioni commisurate alle sue capacità tecniche ed economiche, che in base agli elementi di prova risultano essere costituite da una riduzione di almeno il 50-60 %, entro il 2030, del livello di emissioni del 1990. I ricorrenti chiedono che la Corte ingiunga l’adozione di provvedimenti a tal fine.
( 1 ) Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU 2018 L 76, pag. 3); regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU 2018, L 156, pag. 26); e regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione 529/2013/UE (GU 2018, L 156, pag. 1). (Nel loro ricorso, i ricorrenti fanno riferimento ai regolamenti 2018/842 e 2018/841 nella versione adottata dal Consiglio il 14 maggio 2018, prima della firma e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).