Causa T-338/18: Ricorso proposto il 31 maggio 2018 — Saleh Thabet / Consiglio
C2592018IT4910120180531IT0066491502
Ricorso proposto il 31 maggio 2018 — Saleh Thabet / Consiglio
(Causa T-338/18)2018/C 259/66Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Suzanne Saleh Thabet (Il Cairo, Egitto) (rappresentanti: B. Kennelly QC, J. Pobjoy, barrister, G. Martin e C. Enderby Smith, solicitors)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione (PESC) 2018/466 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che modifica la decisione 2011/172/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/465 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che attua il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto nei limiti in cui si applicano alla ricorrente;
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dichiarare inapplicabili l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/172/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto e l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto nei limiti in cui di applicano alla ricorrente; e
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condannare il Consiglio alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio sarebbe incorso in errori di valutazione nel ritenere che il criterio per l’inserimento del nome della ricorrente nell’elenco di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione e all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento fosse soddisfatto.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione e l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento sarebbero illegittimi, in quanto a) sarebbero privi di una valida base giuridica e/o b) violerebbero il principio di proporzionalità.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della ricorrente di cui al combinato disposto dell’articolo 6 TUE e degli articoli 2 e 3 TUE, e agli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto il Consiglio ha ritenuto che i procedimenti giudiziari in Egitto rispettassero i diritti umani fondamentali.
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