Causa T-344/18: Ricorso proposto il 4 giugno 2018 — Rubycon e Rubycon Holdings/Commissione
C2942018IT5110120180604IT0065511511
Ricorso proposto il 4 giugno 2018 — Rubycon e Rubycon Holdings/Commissione
(Causa T-344/18)2018/C 294/65Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Rubycon Corp. (Ina, Giappone) e Rubycon Holdings Co. Ltd (Ina) (rappresentanti: J. Rivas Andrés, A. Federle e M. Relange, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione C(2018) 1768 final, del 21 marzo 2018, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE nel Caso AT.40136 — Condensatori — nella parte in cui essa riguarda la Rubycon, in particolare l’articolo 1, lettera h), l’articolo 2, lettera k), l’articolo 2, paragrafo l), e l’articolo 4;
—
ordinare una sostanziale riduzione dell’ammenda inflitta alla Rubycon ai sensi dell’articolo 2 della decisione impugnata a un livello tale da non essere discriminatorio e da ricompensare l’eccezionale grado di cooperazione da parte della Rubycon;
—
condannare la Commissione a pagare le spese sostenute dalle ricorrenti.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è viziata da un errore di diritto concernente il rifiuto della Commissione di concedere alla Rubycon il beneficio dell’«immunità parziale» ai sensi del paragrafo 26 della Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese ( 1 ) a causa dell’aumentata gravità dell’infrazione.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è insufficientemente motivata e viziata da un errore di diritto per quanto riguarda la decisione della Commissione di non discostarsi dagli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 ( 2 ) e di non concedere alla Rubycon un’ulteriore riduzione dell’ammenda, in violazione dei principi di diritto dell’Unione di proporzionalità e della parità di trattamento, nonché del principio secondo il quale le sanzioni devono essere adeguate al reo e al reato.
( 1 ) Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17).
( 2 ) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).
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