Causa T-345/18: Ricorso proposto il 1o giugno 2018 — BNP Paribas/BCE
C2682018IT4320120180601IT0053432442
Ricorso proposto il 1o giugno 2018 — BNP Paribas/BCE
(Causa T-345/18)2018/C 268/53Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: BNP Paribas (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi e M. Dalon, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare parzialmente la decisione della BCE n. ECB-SSM-2018-FRBNP-17 del 26 aprile 2018 in quanto impone di dedurre gli impegni di pagamento irrevocabili sottoscritti presso il Fondo di risoluzione unico, presso i fondi di risoluzione nazionale e presso i sistemi di garanzia dal capitale primario di classe 1, su base individuale, subconsolidata e consolidata, e segnatamente annullare i paragrafi 9.1, 9.2 e 9.3.
—
condannare la BCE alla totalità delle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi:
1.
Primo motivo, vertente sulla mancanza di base legale. La ricorrente sostiene, al riguardo, che la decisione controversa crea una nuova norma di portata generale che va chiaramente oltre il contesto normativo che disciplina l’esercizio, da parte della convenuta, dei suoi compiti di vigilanza prudenziale.
Inoltre, adottando una decisione senza analizzare preliminarmente il rischio di solvibilità e di liquidità e senza tener conto del profilo di rischio della ricorrente, la convenuta avrebbe oltrepassato i poteri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f) e all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea (BCE) compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63) (in prosieguo: il «regolamento MVU»).
Infine, la ricorrente ritiene che l’articolo 16, paragrafo 1, lettera c) del regolamento MVU non autorizzi la BCE ad agire per garantire una «migliore informazione sui rischi» e che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera f) e l’articolo 16, paragrafo 2, lettera d) del regolamento MVU non autorizzino l’adozione di misure prudenziali nei confronti di elementi fuori bilancio.
2.
Secondo motivo, vertente su un errore di diritto in quanto la convenuta avrebbe operato un’interpretazione erronea della normativa di diritto dell’Unione che istituisce la possibilità per gli enti creditizi di ricorrere agli impegni di pagamento irrevocabili (in prosieguo: gli «IPI») al fine di assolvere parte dei loro obblighi nei confronti dei fondi di risoluzione e dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi. La decisione impugnata si porrebbe in contrasto con gli obiettivi e con la finalità delle norme applicabili poiché non terrebbe conto dell’intenzione manifestata dal legislatore mediante la creazione di tali strumenti. In tal modo, detta decisione priverebbe le disposizioni in parola di effetto utile.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità sulla base del rilievo che l’imposizione di una deduzione degli IPI dal suo capitale sarebbe inappropriata e non necessaria rispetto a un rischio puramente ipotetico e già coperto. Secondo la ricorrente, tale misura sarebbe sproporzionata tenuto conto dell’obiettivo, determinato dalla stessa BCE, di «fornire un’informazione adeguata sui rischi finanziari».
4.
Quarto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e sulla violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione. La ricorrente sostiene che la convenuta, scegliendo di utilizzare uno strumento (la deduzione dal capitale) manifestamente inadeguato ai fini dell’obiettivo che la stessa intende perseguire (fornire un’informazione adeguata sui rischi), avrebbe violato il principio di buon andamento dell’amministrazione in quanto non avrebbe tratto le conseguenze appropriate dalle proprie valutazioni.
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