27.8.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 301/39
Ricorso proposto il 5 giugno 2018 — Germann Avocats e XJ (*1)/ Commissione
(Causa T-352/18)
(2018/C 301/53)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Germann Avocats LLC (Ginevra, Svizzera), XJ (*1) (rappresentante: N. Skandamis, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della convenuta contenuta in una lettera ricevuta dalle ricorrenti il 2 aprile 2018 recante rigetto dell’offerta congiunta da loro presentata per uno studio di controllo sulle pratiche sindacali in materia di non discriminazione e diversità sul posto di lavoro (appalto JUST/2017/RDIS/FW/EQUA/0042);
—
condannare la convenuta a garantire un livello giuridicamente sufficiente di trasparenza in forma di informazioni pertinenti e analisi quantitative e qualitative sulla situazione concorrenziale, in particolare per quanto riguarda l’aggiudicatario e in relazione alle questioni di diversità sui mercati rilevanti per l’appalto di cui trattasi;
—
condannare la convenuta al risarcimento dei danni a favore delle ricorrenti per un importo pari a EUR 35 000,00, oltre interessi, a causa del pregiudizio asseritamente subito dalle stesse quale conseguenza del mancato rispetto del loro legittimo affidamento, di una perdita dell’opportunità di eseguire l’appalto in questione e della violazione di altri diritti e principi;
—
condannare la convenuta alle spese del presente procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’asserita violazione dell’obbligo di motivazione in cui sarebbe incorsa la convenuta nella sua valutazione dell’offerta delle ricorrenti relativa all’appalto JUST/2017/RDIS/FW/EQUA/0042.
2.
Secondo motivo, vertente su vari errori manifesti di valutazione in cui la convenuta sarebbe asseritamente incorsa nel suo esame dell’offerta delle ricorrenti relativa al predetto appalto.
3.
Terzo motivo, vertente sull’asserita violazione da parte della convenuta del suo obbligo di tutelare il legittimo affidamento delle ricorrenti quanto a una situazione di mercato concorrenziale che garantisca condizioni di parità tra i concorrenti, anche tramite la tolleranza e/o l’agevolazione di abusi di posizioni dominanti, esistenti o potenziali, nonché sulla violazione da parte della convenuta dei principi di parità di trattamento, buona amministrazione, trasparenza e buona fede nel procedimento conclusosi con l’adozione della decisione impugnata.
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