Causa T-355/18: Ricorso proposto l’8 giugno 2018 — Spagna / Commissione
Ricorso proposto l’8 giugno 2018 — Spagna / Commissione
(Causa T-355/18)
2018/C 285/54Lingua processuale: lo spagnoloParti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: M. García-Valdecasas Dorrego, agente)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare il bando di concorso;
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è diretto contro il bando relativo ai concorsi generali intesi alla copertura di posti di amministratore nel settore della funzione pubblica (AD 6) EPSO/AD/340/18 e EPSO/AD/341/18.
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 1 e 2 del regolamento 1/58 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché dell’articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari, in quanto si limita il regime di comunicazioni tra l’EPSO e il candidato, prevedendo l’uso esclusivo delle lingue inglese, francese e tedesca, incluso il modulo di candidatura.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 1 e 6 del regolamento n. 1/58, dell’articolo 22 CDFUE, nonché dell’articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, dello Statuto dei funzionari, e degli articoli 27 e 28, lettera f), dello stesso, in quanto la scelta della seconda lingua è ingiustificatamente limitata a quattro lingue, ossia l’inglese, il francese, il tedesco e l’italiano, ad esclusione delle altre lingue ufficiali dell’Unione europea.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che la scelta dell’inglese, del francese, del tedesco e dell’italiano è una scelta arbitraria che comporta una discriminazione in ragione della lingua, vietata dall’articolo 1 del regolamento n. 1/58, dall’articolo 22 della CDFUE, nonché dell’articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, dello Statuto dei funzionari, e dagli articoli 27 e 28, lettera f), dello stesso.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che la circostanza che il bando impugnato non specifichi espressamente cha la lingua 1 deve essere la lingua nella quale i candidati hanno raggiunto almeno il livello C1 (conoscenza approfondita) comporta una discriminazione a motivo della nazionalità e una discriminazione in ragione della lingua «parlata», che viola l’articolo 1 del regolamento 1/58, l’articolo 22 CDFUE, l’articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, dello Statuto dei funzionari, nonché gli articoli 27 e 28, lettera f), dello stesso.