Causa T-361/18: Ricorso proposto l’8 giugno 2018 — APEDA/EUIPO — Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE)
Ricorso proposto l’8 giugno 2018 — APEDA/EUIPO — Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE)
(Causa T-361/18)
2018/C 276/85Lingua in cui è redatto il ricorso: l'ingleseParti
Ricorrente: Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) (Nuova Delhi, India) (rappresentanti: N. Dontas, lawyer)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Burraq Travel & Tours General Tourism Office SA (Atene, Grecia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo SIR BASMATI RICE — Marchio dell’Unione europea n. 13 102 454
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 22/03/2018 nel procedimento R 90/2017-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata, fatta salva la parte in cui essa riguarda i prodotti «sago» e «riso artificiale (non cotto)» coperti dal marchio dell’Unione europea controverso nella classe 30;
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dichiarare nullo il marchio dell’Unione europea nella sua interezza;
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condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente nel corso dei procedimenti dinanzi al Tribunale, alla commissione di ricorso e alla divisione di annullamento dell’EUIPO.
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardo al motivo di nullità / impedimento alla registrazione assoluti relativi all’attitudine a indurre in errore;
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violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardo al motivo di nullità assoluta di aver agito in mala fede al momento del deposito della domanda di marchio dell’Unione europea;
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violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardo al motivo di nullità / impedimento alla registrazione assoluti relativi al carattere descrittivo;
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articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la motivazione sufficiente delle decisioni dell’EUIPO.