Causa T-369/18: Ricorso proposto il 18 giugno 2018 — Napolitano/Commissione
Ricorso proposto il 18 giugno 2018 — Napolitano/Commissione
(Causa T-369/18)
2018/C 276/89Lingua processuale: l’italianoParti
Ricorrente: John Napolitano (Roma, Italia) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
Annullare i provvedimenti impugnati;
—
Condannare la Commissione al pagamento delle spese di giudizio.
Motivi e principali argomenti
Le decisioni impugnate nel presente ricorso sono il provvedimento del 27 settembre 2017 con il quale il ricorrente non è stato incluso nella lista di riserva del concorso EPSO/AD/324/16, il provvedimento in data 25 ottobre 2017, con il quale è stata respinta la richiesta di riesame della non inclusione nella lista di riserva, e il provvedimento dell’AIPN del 7 marzo 2018 con il quale è stato respinto il ricorso amministrativo presentato ai sensi dell’art. 90 dello Statuto. Il bando di concorso oggetto del presente procedimento aveva per oggetto la selezione di 10 investigatori capi gruppo AD 9, da inserire negli elenchi di riserva dai quali la Commissione europea (principalmente l’Ufficio europeo per la lotta antifrode — OLAF) avrebbe attinto per l’assunzione di nuovi funzionari amministratori, cui affidare la direzione di un gruppo di investigatori operanti nel settore delle spese dell’UE, della lotta alla corruzione, delle irregolarità gravi del personale dell’UE, delle dogane e del commercio, del tabacco e delle merci contraffatte.
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione delle diposizioni che regolano il regime linguistico delle istituzioni europee, in particolare gli articoli 1, 2 e 6 del Regolamento n. 1/58, del divieto di discriminazione sul piano linguistico, del principio di proporzionalità di cui all’articolo 5 TFUE e dell’articolo 27 dello Statuto.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione del dovere di imparzialità da parte del presidente della Commissione esaminatrice e dell’articolo 3 dell’Allegato III dello Statuto.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione del bando di concorso da parte della commissione esaminatrice, nella misura in cui, da un canto, nel conteggio dei punti ottenuti nel test a scelta multipla e nella prova sulle competenze generali la detta Commissione ha illegittimamente sovrapposto due nozioni distinte (quella di «punteggio minimo richiesto» e «carattere eliminatorio»), e, dall’altro canto, nell’assegnare lo studio di caso relativo alla prova generale ha scelto delle tracce troppo specifiche che avvantaggiavano coloro i quali avessero già un’esperienza presso l’OLAF.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di uguaglianza tra i candidati, nonché sulla mancanza di oggettività nelle valutazioni a causa dell’instabilità della Commissione esaminatrice.
5.
Quinto motivo, basato su un errore di apprezzamento, tenuto conto della forte discrepanza tra le singole valutazioni discrezionali della Commissione esaminatrice. D’altra parte, dalla lettura delle disposizioni generali non emerge con chiarezza che i test fossero da considerarsi del tutto separatamente.