Causa T-371/18: Ricorso proposto il 18 giugno 2018 — Reiner Stemme Utility Air Systems/EASA.
Ricorso proposto il 18 giugno 2018 — Reiner Stemme Utility Air Systems/EASA.
(Causa T-371/18)
2018/C 276/90Lingua processuale: l’ingleseParti
Ricorrente: Reiner Stemme Utility Air Systems GmbH (Wildau, Germania) (rappresentato da: O. Alexander e P. Stompfe, avvocati)
Convenuta: European Aviation Safety Agency [Agenzia europea per la sicurezza aerea] (EASA)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare nulla e inefficace la notifica degli onorari (fattura n. 90091554 del 28 aprile 2017 emessa dalla convenuta) in forma di decisione della commissione di ricorso dell’EASA del 19 aprile 2018;
—
dichiarare il regolamento (UE) n. 319/2014 ( 1 ) della Commissione, del 27 marzo 2014, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea, non applicabile nel caso di specie;
—
sospendere l’applicazione della fattura n. 90091554 del 28 aprile 2017 fino alla decisione della Corte; e
—
condannare la convenuta alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in eccesso di competenza riscuotendo imposte nel settore della sicurezza aerea
La ricorrente sostiene che i «diritti» sugli aeromobili rientranti della categoria 2000 — 5700 kg equivarrebbero a imposte, a causa del «sensazionale balzo» della «quota forfettaria» di oltre il 1700 percento. In questo particolare caso, il servizio ai cittadini prestato dalla convenuta a fronte dei «diritti» sarebbe così trascurabile (minimo) da non potersi considerare il servizio della convenuta come una contropartita, ma costituirebbe una tassazione.
Tuttavia, la Commissione non avrebbe il potere di riscuotere imposte nel settore della sicurezza aerea. Pertanto, il regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione, che prevede una quota forfettaria dell’importo di EUR 263800 per le operazioni di certificazione degli aeromobili come quelli della ricorrente, che si afferma essere in gran parte non connessa alle operazioni effettivamente svolte dalla convenuta e pertanto non costituirebbe corrispettivo per i servizi resi dalla convenuta, violerebbe il principio di attribuzione delle competenze.
2.
Secondo motivo, secondo cui la fattura contestata come confermata dalla decisione contestata costituirebbe violazione dell’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Secondo la ricorrente, i diritti imposti in base al regolamento (UE) n. 319/2014 per le operazioni di certificazione in questione sarebbero sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito e pertanto violerebbero la libertà d’impresa della ricorrente sancita all’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che la fattura contestata e confermata dalla decisione contestata costituirebbe un trattamento discriminatorio e pertanto violerebbe l’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
La fattura contestata emessa dalla convenuta ai sensi del regolamento (UE) n. 319/2014 non soddisferebbe i requisiti di cui all’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, poiché la ricorrente sarebbe trattata in modo diverso rispetto ad altri costruttori di aeromobili che chiedono un certificato di omologazione, sebbene la situazione richieda lo stesso trattamento.
4.
Quarto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE.
Infine, la ricorrente sostiene che l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 319/2014 non lascerebbe alcun margine di discrezionalità alla convenuta in relazione al pagamento dei diritti per le operazioni di certificazione. Esso stabilirebbe piuttosto quando l’onorario da pagare debba essere una quota forfettaria e quando una cifra variabile. In tal modo, la Commissione avrebbe oltrepassato il potere conferitole per adottare il regolamento, violando in tal modo l’equilibrio istituzionale dell’Unione sancito all’articolo 13, paragrafo 2, TUE.
( 1 ) Regolamento (UE) n. 319/2014 della Commissione, del 27 marzo 2014, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga il regolamento (CE) n. 593/2007 (GU 2014, L 93, pag. 58).