Causa T-374/18: Ricorso proposto il 19 giugno 2018 — Labiri / CESE
Ricorso proposto il 19 giugno 2018 — Labiri / CESE
(Causa T-374/18)
2018/C 285/55Lingua processuale: il franceseParti
Ricorrente: Vassiliki Labiri (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)
Convenuto: Comitato economico e sociale europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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invitare il convenuto, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, a produrre la decisione del 30 marzo 2016 del Segretario generale del CESE con cui decide di non formulare alcuna accusa nei confronti del capo unità della ricorrente;
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dichiarare e statuire che:
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la decisione del 3 marzo 2016 del Segretario generale del CESE di non formulare alcuna accusa nei confronti del capo unità della ricorrente e di archiviare la richiesta di assistenza/denuncia presentata da quest’ultima il 14 dicembre 2007, è annullata;
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il CESE è condannato alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione che deriva dall’articolo 25, comma 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») nonché sulla violazione dei principi di cooperazione derivanti dall’accordo di cooperazione amministrativa tra il Comitato economico e sociale europeo (CESE) e il Comitato delle regioni del 17 dicembre 2007.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 24, comma 1, dello Statuto e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che conferisce a ogni persona il diritto a una buona amministrazione. In particolare, la decisione impugnata sarebbe stata adottata in violazione del diritto della ricorrente di essere ascoltata e del rispetto dei diritti di difesa.
3.
Terzo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione in cui sarebbe incorso il CESE adottando una decisione di archiviazione che farebbe illegittimamente riferimento a un accordo transattivo raggiunto in una causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, nonché alle conclusioni dell’indagine amministrativa la quale non avrebbe mai esaminato se i fatti denunciati dalla ricorrente avrebbero potuto oggettivamente integrare molestie psicologiche.