10.9.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 319/16
Ricorso proposto il 14 giugno 2018 — Front Polisario / Consiglio
(Causa T-376/18)
(2018/C 319/20)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et Rio de oro (Front Polisario) (rappresentante: G. Devers, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il ricorso ricevibile;
—
concludere per l’annullamento della decisione impugnata;
—
condannare il Consiglio alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso avverso la decisione del Consiglio, del 16 aprile 2018, che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la modifica dell'accordo di partenariato nel settore della pesca e la conclusione di un protocollo con il Regno del Marocco (decisione non pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea), il ricorrente deduce dieci motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’incompetenza del Consiglio ad adottare la decisione impugnata, in quanto l’Unione europea e il Regno del Marocco non sarebbero competenti a negoziare accordi internazionali, che riguardino il Sahara occidentale, sostituendosi al popolo di tale territorio, quale rappresentato dal Front Polisario.
2.
Secondo motivo, vertente sull’inadempimento dell’obbligo di esaminare tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, in quanto, al momento dell’adozione della decisione impugnata, il Consiglio non avrebbe preso in considerazione la giurisprudenza della Corte relativa alla questione del Sahara occidentale.
3.
Terzo motivo, vertente sull’inadempimento dell’obbligo di esaminare la questione del rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale umanitario in quanto dalla decisione impugnata emergerebbe che il Consiglio non si sarebbe posto la questione del rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.
4.
Quarto motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa in quanto il Consiglio, prima dell’adozione della decisione impugnata, non avrebbe avviato alcuna discussione con il Front Polisario, unico rappresentante del popolo del Sahara occidentale.
5.
Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte del Consiglio del suo obbligo di eseguire le sentenze della Corte nei limiti in cui la decisione impugnata ignorerebbe le motivazioni delle sentenze della Corte nelle cause C-104/16 P e C-266/16.
6.
Sesto motivo, vertente su una violazione dei principi e dei valori sostanziali che orientano l’azione dell’Unione sulla scena internazionale, giacché, da un lato, la decisione negherebbe l’esistenza del popolo del Sahara occidentale sostituendo ad esso l’espressione «popolazioni interessate» e, dall’altro, autorizzerebbe l’avvio dei negoziati con il Regno del Marocco nell’ambito della politica annessionista di quest’ultimo nei confronti del Sahara occidentale, e delle violazioni sistematiche dei diritti fondamentali che il mantenimento di tale politica richiederebbe.
7.
Settimo motivo, vertente su una violazione del diritto all’autodeterminazione, poiché, da un lato, la decisione negherebbe l’esistenza del popolo del Sahara occidentale quale soggetto del diritto all’autodeterminazione e spezza l’unità nazionale di tale popolo, e, dall’altro, essa autorizzerebbe l’avvio delle negoziazioni con il Regno del Marocco in violazione dello status distinto e separato del Sahara occidentale e della sovranità permanente del popolo di tale territorio sulle proprie risorse naturali.
8.
Ottavo motivo, vertente su una violazione del principio dell’effetto relativo dei trattati, in quanto la decisione impugnata negherebbe la posizione di terzietà nelle relazioni UE-Marocco del popolo del Sahara occidentale, rappresentato dal Front Polisario.
9.
Nono motivo, vertente su una violazione del diritto internazionale umanitario e del diritto penale internazionale poiché, da un lato, i negoziati, autorizzati dalla decisione impugnata, sarebbero condotti nell’ambito della politica annessionista del Regno del Marocco nei confronti del Sahara occidentale, e, dall’altro, utilizzando l’espressione «popolazioni interessate», tale decisione avallerebbe il trasferimento illecito di coloni marocchini nel territorio sahraui occupato.
10.
Decimo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di non riconoscimento dell’Unione, poiché, autorizzando l’avvio dei negoziati con il Regno del Marocco con riguardo al Sahara occidentale, la decisione approverebbe le gravi violazioni del diritto internazionale commesse dalle forze occupanti marocchine contro il popolo del Sahara occidentale.
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