3.9.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 311/13
Ricorso proposto il 20 giugno 2018 — Intercept Pharma e Intercept Pharmaceuticals / EMA
(Causa T-377/18)
(2018/C 311/14)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Intercept Pharma Ltd (Bristol, Regno Unito) e Intercept Pharmaceuticals, Inc. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: L. Tsang, J. Mulryne, E. Amos e H. Kerr-Peterson, Solicitors, e F. Campbell, Barrister)
Convenuta: Agenzia europea per i medicinali
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione ASK-40399, comunicata dalla convenuta alle ricorrenti il 15 maggio 2018, di divulgare alcuni documenti ai sensi del regolamento 1049/2001/CE; e
—
condannare la convenuta a sopportare le spese legali e le altre spese delle ricorrenti nella presente causa.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.
1.
Primo motivo, con il quale si sostiene che la convenuta ha commesso un errore di diritto nel concludere che il trattino relativo alle «procedure giurisdizionali» di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento 1049/2001/CE non trovasse applicazione nella presente causa, sulla base del fatto che i documenti di cui trattasi non fossero «elaborati ai fini di procedure giurisdizionali». Dal punto di vista giuridico, la convenuta avrebbe dovuto concludere che l’esenzione trovasse applicazione.
2.
Secondo motivo, con il quale si sostiene inoltre, o in subordine, che l’unico risultato legittimamente ammissibile di un adeguato bilanciamento, ai sensi del trattino relativo agli «interessi commerciali» di cui all’articolo 4 paragrafo 2, del regolamento 1049/2001, sarebbe stato la decisione di non divulgare la documentazione, in considerazione: (i) del peso preminente dell’interesse privato delle ricorrenti di evitare la divulgazione, e (ii) dell’interesse pubblico alla divulgazione meramente vago e generico.
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