Causa T-383/18: Ricorso proposto il 26 giugno 2018 — Sta*Ware EDV Beratung/EUIPO — Accelerate IT Consulting (businessNavi)
C2942018IT5510120180626IT0069551562
Ricorso proposto il 26 giugno 2018 — Sta*Ware EDV Beratung/EUIPO — Accelerate IT Consulting (businessNavi)
(Causa T-383/18)2018/C 294/69Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Sta*Ware EDV Beratung GmbH (Starnberg, Germania) (rappresentanti: M. Bölling e M. Graf, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Accelerate IT Consulting GmbH (Ahlen, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo «businessNavi» — Marchio dell’Unione europea n. 9 155 698
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 maggio 2018 nel procedimento R 434/2017-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata, nella parte in cui ha annullato la decisione della divisione di annullamento del 16 febbraio 2017 (annullamento n. 12 336 C) e ha stabilito che il marchio dell’Unione n. 9 155 698 businessNavi (marchio figurativo) continua a essere registrato per i seguenti servizi della classe 42:
Aggiornamento di software, consulenza informatica, servizi di consulenza in materia di software, analisi di sistemi informatici, progettazione di sistemi informatici, gestione di dati su server, servizi di programmazione EDP, consulenza per EDP (servizi di informatici), creazione di programmi per elaborazione dati, consulenza in materia di hardware e software, implementazione di programmi EDP su reti, installazione e manutenzione di software per accessi a Internet, installazione di programmi per computer, configurazione di reti per computer tramite software, controllo delle prestazioni e analisi del funzionamento di reti, amministrazione di server, direzione tecnica di progetti nel settore EDP
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condannare l’EUIPO alle spese.
Motivo invocato
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Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio in combinato disposto con la regola 22, paragrafi 3 e 4, e la regola 40, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione.
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